Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16551 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10632/2023 R.G. proposto da: CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DOMENICANE DI SAN SISTO, elettivamente domiciliata in Catania INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’av vocato AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 35993/2022 depositata il 07/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DOMENICANE DI SAN SISTO propone ricorso in cassazione per la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione indicata in epigrafe;
il Comune resiste con controricorso con richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso.
Considerato che
Le parti hanno conciliato la questione con atto di conciliazione extraprocessuale del 14 novembre 2023, anche con l’accordo di compensazione delle spese del giudizio (vedi accordo conciliativo prodotto). La ricorrente ha depositato formale atto d rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, come previsto nell’accordo conciliativo
Deve, conseguentemente dichiararsi l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia ; spese compensate per l’intero giudizio, come richiesto dalle parti.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate interamente per l’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 27/02/2024.