SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1200 2025 – N. R.G. 00000691 2023 DEPOSITO MINUTA 27 07 2025 PUBBLICAZIONE 27 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI BARI -SECONDA SEZIONE CIVILE –
La Corte d’Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati
NOME COGNOME Presidente rel.
NOME COGNOME Consigliere
NOME COGNOME Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 691 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2023
TRA
, in proprio ed in qualità di legale
rappresentante p.t. della
, nonché la
,
,
, t utti rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Foggia, in virtù di procura speciale in atti.
,
APPELLANTI
APPELLATA
società di diritto italiano, con sede in Verona,
Al INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante p.t., società che agisce ai fini del presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di , società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la ‘Legge sulla Cartolarizzazione’), con sede legale in INDIRIZZO, 20131 Milano, in persona del legale rappresentante p.t., giusta procura speciale del 20.01.2022 autenticata nelle firme per atto della Dott.ssa Notaio in Sesto San Giovanni, rep. n. 843/510, e registrato a Milano DP II il 20/01/2022 al n. 4008 Serie 1T, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Taranto e domiciliata presso il suo studio in Taranto alla INDIRIZZO il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria a mezzo PEC all’indirizzo in virtù di procura conferita in data 12.12.2023 dal Dott. , legale rappresentante della società a rogito per notaio Dott. Notaio in Velletri, (Rep. n. 79358, Racc. n. 29936).
APPELLATA
Conclusioni : al l’udienza del 2 5 luglio 2025, sulle conclusioni già rassegnate, come da note scritte, la causa è stata decisa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Pende presso questa Corte di Appello di Bari – Seconda Sezione Civile, il giudizio civile, iscritto al n. di R.G. 691/2023, introdotto con atto di citazione in appello, dagli odierni appellanti per la riforma della sentenza n. 2792/2022 pubblicata il 15/11/2022 R.G. n. 9648/2016, con cui il Tribunale di Foggia, ‘.. definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattessa, così provvede: 1. dichiara estinto il giudizio; 2. letto e applicato l’art 653 c .p.c. dichiara definitivamente esecutivo il d.i. n 1904/16 (RG 7352/2016) emesso dal Tribunale di Foggia; 3. Condanna l’opponente a rifondere in favore dell’opposta le spese di lite che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge. Così deciso in Foggia, 15 novembre 2022. …’. In fatto, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 05/12/16, la e la in persona del loro l.r.p.t., sig. questi anche in proprio, unitamente ai sigg.ri , ed come sopra meglio generalizzati, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1904/16 (R.G. 7325/16), emesso dal Tribunale di Foggia il 18/10/16, in favore della
.
L’opposizione è stata così decisa dal Tribunale.
Nel presente giudizio di appello, gli odierni impugnante, hanno convenuto, quale appellata, la , la quale si è costituita, resistendo all’impugnazione .
Si è costituita anche la cessionaria società di diritto italiano, in persona del legale rappresentante p.t., società che ha agito ai fini del presente giudizio, non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di , in persona del legale rappresentante p.t.,
Quest’ultima ( ) , invece, regolarmente evocata in giudizio in questo grado di appello, non si è costituita, ne è comparsa.
Infine, la causa, fissata per la decisione per l’udienza cartolare del l ’11 luglio 2025, è stata decisa il 25 luglio 2025, avendo le parti concluso positivamente le trattative per il bonario componimento della lite, in forza di atto di rinuncia, debitamente accettato da entrambe le appellate.
Preliminarmente va rilevato che il Cons. Istruttore nominato, Dott. COGNOME deve essere sostituito, in quanto esonerato dall’attività giudiziaria dal 23 giugno 2025, perché impegnato, quale commissario, nel concorso in magistratura.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che l’istanza di declaratoria di estinzione del giudizio possa essere accolta.
Invero, è documentata la rinuncia agli atti del giudizio – formulata regolarmente dal anche per questo grado 1 , in cui è conferito espresso potere di rinunciare agli atti del giudizio -rinuncia debitamente accettata da entrambe le parti appellate.
difensore degli appellanti, munito di procura del 5/12/2016, espressamente conferita Si legge, infatti, nell’atto del 22 luglio 2025, che gli appellanti dichiarano di rinunciare agli atti del giudizio n. 691/2023 R.G. e ch iedono l’estinzione del processo, previa accettazione delle parti costituite, essendo cessata la materia del contendere. Detta rinuncia è stata, poi, accettata da entrambe le appellate.
Non va adottata alcuna pronuncia in merito alle spese di lite, non avendole richieste dette parti appellate.
D eve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo , senza alcuna statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
L
a Corte d’Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da
proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. della
, nonché la
,
,
, avverso la sentenza n.
2792/2022 pubblicata il 15/11/2022 R.G. n. 9648/2016, del Tribunale di Foggia, così provvede:
SOSTITUISCE
1 La procura è conferita per ‘Ogni fase e grado del giudizio’ (cfr., sul tema dell’estensione della procura in appello, Cass. n. 8821/2017)
, in
il Consigliere Istruttore, dott. NOME COGNOME col Presidente Istruttore,
Dott. NOME COGNOME
D ichiara l’estinzione del giudizio;
Nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
Il Presidente estensore
NOME COGNOME