SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N. 2069 2025 – N. R.G. 00000218 2024 DEPOSITO MINUTA 18 11 2025 PUBBLICAZIONE 18 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Monza
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in persona del AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° NUMERO_DOCUMENTO del Registro Generale Affari Contenziosi dell’anno 2024 , pendente tra
(P.IVA
,
in persona
P.
dell’amministratore pro tempore , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura allegata alla citazione attore
e
P.IVA ) , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in LeccoINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; P.
convenuta
(P.IVA
P.
legale rappresentante pro tempore ,
)
, in persona del convenuta contumace
Motivi della Decisione
Va dato atto, come congiuntamente richiesto dai procuratori di entrambe le
parti costituite, della sopravvenuta rinuncia agli atti del giudizio fatta verbalmente all’udienza dalle parti costituite, le quali hanno altresì ribadito di accettare la rinuncia agli atti formulata dalla controparte. Le parti hanno infatti concordemente chiesto pronunciarsi l’estinzione del processo de quo ai sensi dell’art. 306 c.p.c. a spese compensate.
La stessa rinuncia non abbisogna di accettazione, invece, da parte del dal momento che tale parte convenuta non si è costituita in giudizio.
Pertanto, occorre dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c.
Pur non sussistendo controversia in ordine all’esito della lite, la causa deve essere definita con sentenza sulla base delle considerazioni che seguono:
-nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell’organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall’art. 178 c.p.c.;
-invero, l’art. 178, comma 2, c.p.c., prevede l’impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola ‘ ordinanza del AVV_NOTAIO istruttore che non operi in funzione di AVV_NOTAIO unico ‘;
nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l’eventuale impugnazione mediante appello;
del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell’estinzione del processo adottato dal AVV_NOTAIO monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l’appello (cfr. in tal senso: Cass. 15 marzo 2007, n. 6023; Cass. 6 aprile 2006, n. 8041; Cass. 28 aprile 2004, n. 8092; Cass. 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. 22 ottobre 2002, n. 14889);
sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: ‘ I commi 3 e 4 dell’art. 306 c.p.c. attribuiscono al AVV_NOTAIO la funzione di
adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell’estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall’altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l’organo investito dalla decisione della causa abbia, per l’oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza; diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell’art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal AVV_NOTAIO istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell’art. 111, comma 7, cost. ‘ (cfr. in tal senso: Cass. 10 ottobre 2006, n. 21707);
infine, in senso conforme possono richiamarsi anche le seguenti pronunce di merito: Trib. Torino, 15 ottobre 2013 n. 6380; Trib. Torino, 14 dicembre 2007; Trib. Milano, 5 luglio 2006, n. 8219; Trib. Torino, 3 dicembre 2005; Trib. Parma, 17 gennaio 2000; Trib. Modena 15 giugno 1999; Trib. Milano, 2 giugno 1997.
Nel caso di specie, le parti hanno -poi -concordemente ed espressamente chiesto la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, disattesa e respinta, così provvede:
visto ed applicato l’art. 306 c.p.c., dichiara estinto il giudizio;
dichiara integralmente compensate tra le parti
le spese processuali
nulla sulla spese di lite di
18/11/2025
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME
e
, non costituita.