Estinzione del Processo per Rinuncia: Analisi di un Decreto della Cassazione
L’estinzione del processo per rinuncia rappresenta uno strumento processuale fondamentale che consente alle parti di porre fine a una controversia in modo consensuale, anche quando si è giunti dinanzi alla Corte di Cassazione. Un recente decreto della Seconda Sezione Civile illustra con chiarezza l’iter e le conseguenze di tale procedura, confermando come la volontà delle parti di chiudere il contenzioso venga recepita e formalizzata dalla Corte, con specifiche implicazioni anche sul piano delle spese legali. Questo meccanismo deflattivo del contenzioso è cruciale per l’efficienza del sistema giudiziario.
Il Caso in Esame
La vicenda processuale ha origine dal ricorso per cassazione presentato da un privato cittadino avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma, emessa nei confronti di una nota compagnia di assicurazioni. Prima che la Suprema Corte potesse esaminare il merito delle questioni sollevate, il ricorrente ha deciso di fare un passo indietro, depositando un atto formale di rinuncia al proprio ricorso. Tale atto non è rimasto unilaterale: la compagnia di assicurazioni, costituitasi come controricorrente, ha formalmente accettato la rinuncia, manifestando così il proprio consenso alla chiusura definitiva della lite.
La Decisione della Suprema Corte
A fronte della rinuncia e della relativa accettazione, la Corte di Cassazione non è entrata nel vivo della disputa, ma si è limitata a prendere atto della volontà delle parti. Con un decreto presidenziale, ha dichiarato formalmente l’estinzione dell’intero giudizio. La Corte ha inoltre disposto che del decreto fosse data comunicazione ai difensori, concedendo loro un termine di dieci giorni per un’eventuale richiesta di fissazione dell’udienza, una garanzia procedurale a tutela del contraddittorio.
Le Motivazioni
Il Presidente della Sezione ha basato la sua decisione su precisi riferimenti normativi del Codice di procedura civile. La Corte ha innanzitutto verificato la regolarità formale dell’atto di rinuncia e della sua comunicazione alle parti, come previsto dall’articolo 390 del c.p.c., recentemente modificato dal D.Lgs. 149/2022. Successivamente, ha constatato che la rinuncia possedeva tutti i requisiti di legge richiesti dagli articoli 390 e 391 del codice di rito.
La motivazione centrale del decreto risiede nell’applicazione dell’articolo 391 c.p.c., che consente di dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia tramite un decreto presidenziale, una procedura più snella rispetto alla tradizionale sentenza. Un punto cruciale, evidenziato nelle motivazioni, riguarda le spese processuali. Il decreto ha stabilito che non vi era luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, applicando il quarto comma dello stesso articolo 391. Questa norma prevede, salvo diverso accordo tra le parti, che il rinunciante debba rimborsare le spese alla controparte, ma la dichiarazione di estinzione non contiene una condanna diretta. La mancata pronuncia sulle spese nel decreto implica che la loro regolamentazione è rimessa agli accordi tra le parti o che ciascuna sopporta le proprie.
Le Conclusioni
Il provvedimento in esame offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che la rinuncia al ricorso, se accettata, è una via efficace per chiudere definitivamente una lite, rendendo definitiva la sentenza impugnata. In secondo luogo, chiarisce il regime delle spese legali. La scelta del legislatore di non includere una condanna alle spese nel decreto di estinzione incentiva le parti a trovare un accordo extragiudiziale anche su questo aspetto, favorendo una risoluzione completa e tombale della controversia. Per le parti, ciò si traduce in un risparmio di tempo e risorse, evitando le incertezze e i costi di un’ulteriore fase processuale. La decisione, quindi, non solo applica la legge, ma rafforza il principio della volontà delle parti come motore della conclusione del processo.
Cosa succede se una parte rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia viene formalizzata secondo le regole procedurali e, come nel caso di specie, viene accettata dalla controparte, il processo si estingue. Ciò significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per rinuncia?
Il decreto, in applicazione dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., non provvede a una condanna sulle spese. La legge prevede che il rinunciante rimborsi le spese alla controparte, salvo diverso accordo. La mancata pronuncia nel decreto lascia intendere che la gestione delle spese è rimessa all’accordo tra le parti.
La procedura di estinzione con decreto è sempre possibile?
Sì, l’articolo 391 del codice di procedura civile, come modificato nel 2006, prevede che l’estinzione per rinuncia al ricorso possa essere dichiarata con decreto del Presidente. Si tratta di una procedura semplificata che accelera la definizione del giudizio quando c’è l’accordo delle parti sulla chiusura della lite.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20094 Anno 2025
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 18/07/2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 20094 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 19648/2024
DECRETO
sul ricorso proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.819/2024 pubblicata in data 6 febbraio 2024;
Il Presidente titolare
letta la rinuncia al ricorso proposto da NOME COGNOME accettata dalla controricorrente;
rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022;
rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decre to ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
RG 19648-2024
dichiara estinto il giudizio.
Numero registro generale 19648/2024
Numero sezionale 792/2025
Numero di raccolta generale 20094/2025
Data pubblicazione 18/07/2025
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Il Presidente titolare NOME COGNOME
RG 19648-2024