Estinzione del processo: quando un accordo chiude il caso in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come le parti possano porre fine a una controversia legale attraverso un accordo, anche quando il giudizio è pendente dinanzi alla Corte di Cassazione. Il caso analizzato dimostra le conseguenze procedurali di una transazione, culminate nella dichiarazione di estinzione del processo per rinuncia agli atti, con importanti implicazioni sulle spese legali e sugli oneri fiscali.
La Vicenda Processuale: Dall’Arbitrato alla Cassazione
La controversia trae origine da un’azione di responsabilità promossa da una società contro un professionista. Nel corso di quel giudizio, erano stati chiamati in causa un ente pubblico territoriale e una compagnia assicurativa. La disputa era stata decisa da un Arbitro Unico e, successivamente, la decisione era stata impugnata davanti alla Corte d’Appello, la quale aveva respinto il gravame, condannando l’ente pubblico al pagamento delle spese.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’ente ha proposto ricorso per cassazione. Tuttavia, durante la pendenza del giudizio di legittimità, le parti principali hanno raggiunto un accordo di conciliazione per definire la lite in modo transattivo.
L’Accordo Transattivo e la Richiesta di Estinzione del processo
Sia l’ente ricorrente che il professionista controricorrente hanno depositato memorie con cui informavano la Corte di aver raggiunto un accordo. In particolare, le parti avevano concordato di abbandonare il giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite e definitiva assegnazione al professionista delle somme già liquidate in suo favore dalla Corte d’Appello.
Sulla base di tale accordo, entrambe le parti hanno chiesto alla Corte di Cassazione di dichiarare la cessata materia del contendere. Anche il Procuratore Generale, preso atto della rinuncia telematica agli atti e della relativa accettazione, ha concluso per la stessa declaratoria.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha proceduto a una corretta qualificazione giuridica delle istanze delle parti. La memoria del ricorrente, alla luce del suo contenuto e dell’accordo intervenuto, è stata interpretata non come una mera richiesta di cessata materia del contendere, bensì come una formale rinuncia agli atti del giudizio ai sensi degli artt. 306, 390 e 391 del Codice di Procedura Civile.
Poiché tale rinuncia è stata esplicitamente accettata dalla parte costituita (il controricorrente), la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo. Di conseguenza, avendo le parti definito transattivamente il contenzioso, è stata disposta la compensazione delle spese legali, come da loro stesse concordato. Un punto di fondamentale importanza pratica riguarda le conseguenze fiscali: la Corte ha specificato che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002. Questa norma prevede il pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione. La rinuncia, portando all’estinzione, evita tale raddoppio.
Conclusioni
La decisione evidenzia l’efficacia degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie anche nelle fasi più avanzate del processo. Un accordo transattivo, se formalizzato correttamente attraverso la rinuncia agli atti e la relativa accettazione, consente di ottenere una rapida definizione della lite con la declaratoria di estinzione del processo. Questo non solo soddisfa gli interessi delle parti, ma produce anche un effetto vantaggioso dal punto di vista fiscale, evitando il pagamento di ulteriori somme a titolo di contributo unificato.
Cosa accade se le parti raggiungono un accordo durante un processo in Cassazione?
Se le parti raggiungono un accordo e la parte ricorrente rinuncia formalmente agli atti del giudizio con l’accettazione della controparte, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo, chiudendo definitivamente la controversia.
Come vengono regolate le spese legali in caso di estinzione del processo per accordo?
Quando l’estinzione deriva da un accordo transattivo, le spese legali possono essere compensate tra le parti, come nel caso di specie. Ciò significa che ogni parte sostiene i propri costi, in linea con quanto stabilito nell’accordo stesso.
La parte che rinuncia al ricorso in Cassazione deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. L’ordinanza chiarisce che la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti esclude l’applicazione della norma che impone il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18114 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18114 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14366/2024 R.G. proposto da : PROVINCIA DI FOGGIA, in persona del Sindaco rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE -ricorrente- contro
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE e COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrentenonchè contro
RAGIONE_SOCIALERAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 571/2024 depositata il 17/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere COGNOME
RILEVATO CHE
La Provincia di Foggia ha impugnato dinanzi a questa Corte la sentenza n.571/2024 della Corte di Appello di Bari, con la quale è stata respinta l’impugnazione del lodo emesso il 4.4.2022 dall’Arbitro Unico avv. NOME COGNOME nella controversia promossa dalla RAGIONE_SOCIALE contro il dott. NOME COGNOME con la chiamata in causa dei terzi Provincia di Foggia e RAGIONE_SOCIALE – Rappresentanza Generale per l’Italia, condannando, altresì, l’Ente ricorrente al pagamento delle spese processuali. COGNOME ha solto difese con controricorso, sono rimaste intimate RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE Rappresentanza Generale per l’Italia.
Con successiva memoria la Provincia ha evidenziato che sono stati sottoscritti degli accordi di conciliazione, anche con gli ex dipendenti della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed è stata rinunciata l’azione di responsabilità promossa nei confronti del dott. COGNOME COGNOME concordandosi tra le parti di abbandonare il presente giudizio per cassazione, con integrale compensazione delle relative spese di lite e definitiva assegnazione al dott. COGNOME delle spese legali liquidate in suo favore dalla Corte di Appello di Bari.
La Provincia chiede quindi che la Corte voglia dichiarare cessata materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, allegando i relativi atti. Anche il controricorrente evidenzia nella memoria depositata che è stato raggiunto accordo transattivo e chiede che si dichiari cessata materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, rilevato che le parti hanno fatto pervenire telematicamente in data 25.02.2025 atto di rinuncia agli atti e contestuale accettazione
della rinuncia, chiede che la Corte di Cassazione dichiari cessata la materia del contendere.
Ciò permesso la memoria di parte ricorrente va qualificata, alla luce del suo tenore, come rinuncia agli atti del giudizio, in ragione della intervenuta conciliazione della lite, rinuncia accettata dalla parte costituita, e pertanto, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. Le spese, avendo le parti dichiarato di avere transattivamente definito il contenzioso, possono essere compensate. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 25485/2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 10/06/2025.