Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14076 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14076 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19932/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, eredi di COGNOME NOME -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1278/2018 depositata il 17/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
La Corte osserva
Della vicenda giudiziaria, in ragione di quanto qui in controversia, basterà ricordare solo quanto appresso.
1.1. NOME e NOME COGNOME, eredi di NOME e NOME COGNOME, a séguito di cassazione con rinvio, riassunsero la causa nei confronti di NOME e NOME COGNOME e di NOME COGNOME, davanti alla Corte d’appello di Venezia.
Con provvedimento del 6/12/2016 la Corte territoriale adita ordinò notificarsi il ricorso in riassunzione anche a NOME COGNOME <>, rinviando all’udienza del 18/5/2017.
In quest’ultima udienza il procuratore del COGNOME eccepì l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 307, co. 3, cod. proc. civ., non essendo stato dato séguito all’ordinanza con la quale il Giudice aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio; la controparte si oppose. Con provvedimento emesso nella medesima udienza venne ordinato integrarsi il contraddittorio nei confronti degli eredi di NOME COGNOME e rinviata la causa al 30/11/2017.
Indi, dichiarata la contumacia dei già menzionati eredi, nelle persone di NOME e NOME COGNOME, il processo venne rinviato per precisazione delle conclusioni e, infine, la causa decisa con la sentenza di cui in epigrafe, che rigettò l’appello.
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria.
Ha depositato controricorso NOME, le altre parti sono rimaste intimate.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 307, co. 3, 393, 153 e 112 cod. proc. civ.
La notifica a NOME COGNOME non poté consumarsi in quanto costei all’accesso dell’addetto UNEP risultò deceduta, ciò constando dalla relata di notifica negativa del 15/2/2017 (di cui il ricorrente riporta il contenuto).
I riassumenti solo all’udienza del 18/5/2017 avevano comunicato la circostanza.
Di conseguenza, il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, avendo l’esponente avanzato istanza in tal senso con la prima difesa.
Invece, in contrasto con la legge, il Giudice aveva rifissato nuovo termine per la notifica agli eredi, peraltro, senza che la parte notificante avesse formulato giustificazione alcuna per la mancata tempestiva ripresa del procedimento notificatorio.
Quest’ultima, conclude il ricorrente, piuttosto che aspettare l’udienza del 18/5/2017, avrebbe dovuto diligentemente riprendere tempestivamente il procedimento notificatorio.
3.1. Il motivo è fondato.
Era stato assegnato il termine di legge per adempiere.
Il fatto del decesso fu noto alla parte notificante dalla data della relata negativa di notifica del 15/2/2017.
La parte notificante attese oltre tre mesi per segnalare l’evento, invece che autonomamente attivarsi diligentemente, riprendendo il procedimento notificatorio. Né risulta avere addotto giustificazione di sorta per la protratta inerzia .
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (S.U. n. 14594, 15/7/2016, Rv. 640441; conforme, ex multis, Cass. nn. 19059/2017, 11458/2018, 17577/2020).
La nullità dell’ordinanza del 18/5/2017, con la quale il Giudice assegnò nuovo termine per integrare il contraddittorio, invece di dichiarare estinto il processo, ai sensi dell’art. 331, co. 2, cod. proc. civ., produce la nullità della sentenza.
Accolto il primo motivo, il secondo, con il quale il ricorrente deduce omessa pronuncia con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., addebitando alla Corte d’appello di non avere risposto al mosso rilievo, secondo il quale non era stato provato il decesso della COGNOME, resta assorbito in senso proprio.
ai sensi dell’art. 384, co. 2, cod. proc. civ., cassata la sentenza, non occorrendo ulteriori accertamenti, il processo deve essere dichiarato estinto.
In ragione dell’epilogo NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere condannati al pagamento delle spese processuali del grado d’appello e la sola NOME COGNOME, a quelle del giudizio di cassazione. Le stesse vanno liquidate, tenuto
conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara estinto il processo; condanna NOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, in solido fra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del grado d’appello in riassunzione, che liquida in complessivi € 5.130,00 (di cui € 1.500,00 per diritti ed € 2.800,00 per onorari) ; condanna, altresì NOME COGNOME al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio