Estinzione del processo per rinuncia: il caso si chiude in Cassazione
L’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 08/07/2024 offre un chiaro esempio di come una controversia legale possa concludersi prima di una sentenza definitiva sul merito. Il caso in esame dimostra l’efficacia della estinzione del processo a seguito della rinuncia reciproca agli atti, uno strumento procedurale che pone fine alla lite in modo tombale. Questo meccanismo, spesso frutto di accordi extragiudiziali, consente alle parti di evitare i costi e le incertezze di un lungo iter giudiziario.
I Fatti del Contendere
La vicenda giudiziaria trae origine da una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. La controversia vedeva contrapposti una società per azioni e due enti pubblici (un Comune e una Provincia) in merito al pagamento del cosiddetto “sovracanone rivierasco”, un onere pecuniario disciplinato da una normativa risalente al 1933.
La società aveva impugnato la decisione del Tribunale Superiore presentando ricorso principale in Cassazione. Gli enti pubblici, a loro volta, si erano difesi con controricorsi identici, sollevando anche un ricorso incidentale su un punto specifico della sentenza, relativo alla prescrizione del diritto.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo
Il colpo di scena processuale è avvenuto prima della discussione nel merito. Tutte le parti coinvolte hanno depositato atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi. La società ha rinunciato al suo ricorso principale e, specularmente, gli enti pubblici hanno rinunciato al loro ricorso incidentale. Questi atti sono stati regolarmente notificati e vistati dalle controparti, formalizzando un accordo tombale sulla cessazione della controversia.
Di fronte a questa situazione, la Corte di Cassazione, riunita nella sua composizione più autorevole delle Sezioni Unite, non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà concorde delle parti di porre fine alla lite. La conseguenza giuridica inevitabile è stata la dichiarazione di estinzione del processo nella sua interezza.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono di natura prettamente procedurale e si basano su un principio fondamentale del diritto processuale civile: la disponibilità del processo da parte dei contendenti. La Corte ha semplicemente “considerato” che sia la ricorrente principale sia i ricorrenti incidentali avevano depositato validi atti di rinuncia ai rispettivi gravami.
La rinuncia reciproca, notificata e accettata, elimina l’oggetto stesso del contendere davanti al giudice. Non essendoci più alcuna domanda di giustizia da esaminare, il giudizio perde la sua ragion d’essere e deve essere dichiarato estinto. La decisione della Corte è, quindi, un atto dovuto che formalizza la chiusura definitiva del procedimento pendente.
Conclusioni: L’Importanza della Rinuncia agli Atti
Questa pronuncia, pur non entrando nel merito della complessa questione del sovracanone rivierasco, riveste un’importante valenza pratica. Essa ribadisce come la rinuncia agli atti sia uno strumento potente a disposizione delle parti per chiudere una controversia. Spesso, tale scelta è il risultato di un accordo transattivo raggiunto al di fuori delle aule di tribunale, che permette di definire i rapporti in modo più rapido ed economico.
L’estinzione del processo comporta che la sentenza impugnata non venga né confermata né annullata, ma l’intero giudizio di impugnazione si conclude senza una decisione finale. Per le parti, significa la certezza della fine della lite, evitando ulteriori gradi di giudizio e le relative spese legali.
Perché il processo è stato dichiarato estinto?
Il processo è stato dichiarato estinto perché tutte le parti coinvolte, sia la società ricorrente principale sia gli enti pubblici che avevano proposto ricorso incidentale, hanno depositato e si sono reciprocamente notificate gli atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi.
Qual era l’oggetto originario della disputa?
L’oggetto della disputa era il pagamento del cosiddetto “sovracanone rivierasco”, una tassa disciplinata dall’articolo 53 del regio decreto 1775/1933, su cui il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva già emesso una sentenza.
Cosa comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio in questo caso?
La dichiarazione di estinzione comporta la chiusura definitiva del procedimento davanti alla Corte di Cassazione. La sentenza impugnata non viene esaminata nel merito e il giudizio si conclude senza una decisione finale sulla questione, lasciando le parti nella situazione definita da eventuali accordi extragiudiziali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 18640 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 18640 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
sul ricorso n. 5916/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
COMUNE DI LARINO, in persona del Sindaco pro tempore, PROVINCIA DI CAMPOBASSO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 236/2022 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 15/12/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
è impugnata con ricorso per cassazione della Idreg Molise la sentenza n. 236 del 2022 del Tribunale superiore delle acque pubbliche (Tsap) in materia di pagamento del sovracanone rivierasco disciplinato dall’art. 53 del r.d. 1775/1933 ;
il comune di Larino e la provincia di Campobasso hanno resistito con separati (ancorché identici) controricorsi, nei quali hanno proposto un motivo di ricorso incidentale sul capo concernente la prescrizione.
Considerato che:
sia la società ricorrente principale che gli enti ricorrenti incidentali hanno depositato atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi, reciprocamente notificati e vistati;
il giudizio è perciò da dichiarare estinto nella sua interezza.
p.q.m.
La Corte, a sezioni unite, dichiara estinto il giudizio.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili,