Estinzione del Processo in Cassazione: Cosa Succede Dopo la Rinuncia al Ricorso?
L’estinzione del processo rappresenta uno degli esiti possibili di un giudizio e si verifica quando il procedimento si chiude prima di una decisione sul merito della questione. Una delle cause più comuni è la rinuncia al ricorso da parte di chi lo ha promosso. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, illustrando come l’accordo tra le parti possa portare a una conclusione rapida e senza ulteriori costi.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un gruppo di soggetti contro una sentenza della Corte d’Appello. Prima che si tenesse l’udienza per la discussione del caso, i ricorrenti hanno deciso di fare un passo indietro, depositando un atto formale di rinuncia al proprio ricorso.
La controparte, costituitasi in giudizio come controricorrente, ha accettato tale rinuncia. L’accordo tra le parti si è esteso anche alla gestione delle spese legali, concordando per la loro totale compensazione. Ciò significa che ogni parte si sarebbe fatta carico dei propri costi legali sostenuti fino a quel momento.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo
Preso atto della rinuncia e della relativa accettazione, la Corte di Cassazione ha applicato la disciplina prevista dal Codice di Procedura Civile. In particolare, gli articoli 390 e 391 del codice regolano proprio gli effetti della rinuncia al ricorso. La Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del processo di cassazione.
Questa decisione ha posto fine in modo definitivo al giudizio pendente davanti alla Suprema Corte. È importante sottolineare che, dato l’esito concordato, la Corte ha specificato che non vi sarebbe stato alcun aggravio di spese né l’applicazione del cosiddetto ‘doppio contributo unificato’, una sanzione prevista per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione sono lineari e si fondano direttamente sulla volontà delle parti, formalizzata secondo le norme procedurali. L’articolo 390 del Codice di Procedura Civile stabilisce che il ricorrente può rinunciare al ricorso finché non sia cominciata la relazione all’udienza. L’articolo 391, a sua volta, disciplina gli effetti di tale rinuncia, prevedendo che essa estingua il procedimento.
La Corte ha semplicemente verificato la sussistenza dei presupposti legali: da un lato, l’atto di rinuncia depositato dai ricorrenti; dall’altro, l’accettazione da parte della controricorrente. L’accordo sulla compensazione delle spese ha ulteriormente semplificato l’esito, eliminando la necessità per la Corte di pronunciarsi su chi dovesse sostenere i costi del giudizio. La decisione, quindi, non entra nel merito della controversia originaria, ma si limita a prendere atto della fine del contenzioso per volontà delle parti.
Le Conclusioni
Questo caso dimostra come gli strumenti procedurali, se usati correttamente, possano portare a una risoluzione efficiente delle controversie anche in sede di legittimità. La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, permette di evitare i tempi e i costi di un’udienza in Cassazione. L’accordo sulla compensazione delle spese è un elemento cruciale, poiché previene ulteriori dispute di natura economica. L’estinzione del processo per rinuncia rappresenta una soluzione pragmatica che alleggerisce il carico della giustizia e permette alle parti di chiudere definitivamente un capitolo legale con certezza e senza sorprese sui costi.
Cosa succede quando un ricorrente rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia viene accettata dalle altre parti costituite che potrebbero avere interesse nella prosecuzione del giudizio, il processo si estingue, ovvero si chiude senza una decisione nel merito.
Cosa significa dichiarare estinto il giudizio di cassazione?
Significa che il procedimento davanti alla Corte di Cassazione termina ufficialmente. La sentenza impugnata diventa definitiva, poiché l’atto che la contestava (il ricorso) è stato ritirato.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per rinuncia?
La legge prevede che il rinunciante debba rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo. In questo caso, le parti avevano concordato la ‘compensazione’, quindi ciascuna ha pagato le proprie spese senza pretendere rimborsi dall’altra.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30609 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30609 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12923/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE); COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
ARBIDE COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2848/2020 depositata il 05/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
-che prima dell’udienza è stata depositata rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente, anche in ordine alla compensazione delle spese;
-che il ricorso va dichiarato estinto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.pc., senza aggravio delle spese, né del doppio contributo, atteso l’esito;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre