Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22021 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22021 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20306/2022 R.G. proposto da COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1936/22, depositata il 6 giugno 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che con sentenza del 19 maggio 2020 il Tribunale di Milano accolse la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della Regione Lombardia, condannando quest’ultima al pagamento della somma di Euro 9.215,26, oltre interessi, a titolo di restituzione degli aiuti eurounitari erogati per gli anni 2015 e 2016 alle imprese agricole operanti in zone svantaggiate e illegittimamente recuperati mediante compensazione con quelli dovuti per gli anni successivi;
che l’impugnazione proposta dalla Regione è stata accolta dalla Corte d’appello di Milano, che con sentenza del 6 giugno 2022 ha rigettato la domanda proposta dall’attore;
che avverso la predetta sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sedici motivi, al quale la Regione ha resistito con controricorso.
Considerato che con atto sottoscritto dal difensore, a tanto abilitato dalla procura speciale rilasciata in calce al ricorso, il 2 aprile 2024 e depositato in Cancelleria in pari data, il ricorrente ha riferito che altre impugnazioni aventi ad oggetto sentenze analoghe a quella impugnata nel presente giudizio sono state rigettate dalle Sezioni Unite di questa Corte, ed ha pertanto dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese processuali;
che, con atto sottoscritto dai difensori l’11 aprile 2024 e depositato in Cancelleria il 12 aprile 2024, la Regione ha preso atto della rinuncia del ricorrente, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio, e dichiarando a sua volta di non avere più interesse alla decisione di un ricorso incidentale condizionato, che non risulta peraltro essere stato proposto;
che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell’adunanza camerale, e dovendosi intendere la dichiarazione della controricorrente come un’accettazione, sussistono i presupposti prescritti dall’art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, che, ai sensi dello
art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., preclude la condanna del rinunciante alle spese;
che la dichiarazione di estinzione del giudizio esclude la condanna del ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso dall’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, applicabile esclusivamente in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass., Sez. V, 12/10/2018, n. 25485; Cass., Sez. VI, 30/09/2015, n. 19560).
P.Q.M.
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma il 23/04/2024