Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33460 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33460 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 13147/2023 r.g. proposto da:
COGNOME e NOME COGNOME entrambi rappresentati e difesi, giusta le rispettive procure speciali allegate al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN CONCORDATO PREVENTIVO; COGNOME NOME COGNOME COGNOME COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME; COGNOME e COGNOME NOME.
RAGIONE_SOCIALE (quale avente causa a titolo particolare di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato preventivo), con sede in Brescia (BS), alla INDIRIZZO in persona del procuratore speciale dott.
NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato P rof. NOME COGNOME e dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente -cui è seguito quello promosso da
RAGIONE_SOCIALE (già denominata RAGIONE_SOCIALE), con sede in Milano, alla INDIRIZZO in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore dott. NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN CONCORDATO PREVENTIVO; COGNOME NOME COGNOME COGNOME COGNOME NOME; NOME COGNOME e COGNOME NOME.
RAGIONE_SOCIALE (quale avente causa a titolo particolare di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato preventivo), con sede in Brescia (BS), alla INDIRIZZO in persona del procuratore speciale dott. NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato P rof. NOME COGNOME e dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 2482/2022 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, pubblicata il giorno 07/12/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/12/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna del 10 ottobre/7 dicembre 2022, n. 2482, affidandosi a quattro motivi.
1.1. Sono rimasti solo intimati RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME. Ha resistito, invece, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE s.p.a., quale avente causa a titolo particolare di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato preventivo.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, successivamente, ha promosso un proprio autonomo ricorso avverso la medesima sentenza, prospettando cinque motivi.
2.1. Sono rimasti solo intimati RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME. Ha resistito, invece, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE s.p.a., quale avente causa a titolo particolare di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato preventivo.
CONSIDERATO CHE
Nelle more de lla fissazione dell’odierna adunanza camerale, entrambe le parti ricorrenti sopra indicate hanno depositato le rinunce ai rispettivi ricorsi, debitamente sottoscritte. Ad esse ha fatto seguito la rituale loro accettazione ad opera della controricorrente Guber Banca s.p.a., unica costituitasi in questa sede.
1.1. Tutte le parti hanno espressamente chiesto dichiararsi ‘ cessata la materia del contendere, con conseguente perdita di efficacia delle sentenze di merito e con compensazione delle spese di lite ‘ .
RITENUTO CHE
Sussistendo i requisiti prescritti dall’art. 390 cod. proc. civ., i menzionati atti si rivelano idonei a determinare l’estinzione integrale di questo giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative
spese avendone le parti costituite concordato la loro integrale compensazione.
È inapplicabile, infine, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 ( cfr . Cass. nn. 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto integralmente il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile