Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31048 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31048 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5061/2023 R.G. proposto da:
ALTERNATIVA PER L’EUROPA – DEMOCRAZIA IN EUROPA, in persona del legale rapp. p.t. NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE), come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE DEI VALORI IN PERSONA DEL L.R.P.T., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti
-controricorrente-
nonchè
contro
COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), come da procura speciale in atti.
-resistente- avverso l’ ORDINANZA della CORTE D’APPELLO di PERUGIA n. 183/2022 depositata il 18/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
1.La Corte di appello di Perugia, nell’ambito del giudizio di appello n.183/2022 promosso con atto datato 9 marzo 2022, dopo avere dato atto dell’intervenuta rinuncia al giudizio da parte di « RAGIONE_SOCIALE, attuale nome di ‘RAGIONE_SOCIALE » in persona del legale rapp. AVV_NOTAIO, con il patrocinio dall’AVV_NOTAIO e della connessa accettazione da parte degli appellati interessati, ha dichiarato l’estinzione del giudizio.
«’RAGIONE_SOCIALE‘ così come identificata nel verbale di assemblea per atto pubblico del 31 maggio 2018, in persona del legale rapp. p.t. NOME COGNOME» ha proposto ricorso per la cassazione dell’ordinanza indicata in epigrafe con quattro mezzi, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE politico RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp. p.t., opponente al decreto di ingiunzione ed appellato, e di NOME COGNOME, nella sua ‘asserita sedicente qualità
di rappresentante legale di RAGIONE_SOCIALE, con l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (così fol. 1, del ric.) .
RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso.
Il PG ha depositato requisitoria scritta, chiedendo di respingere il ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale , la ricorrente «’ RAGIONE_SOCIALE‘ così come identificata nel verbale di assemblea per atto pubblico del 31 maggio 2018, in persona del legale rappAVV_NOTAIO» ha rinunciato al ricorso, riferendo essere intervenuta una transazione tra le parti.
Il controricorrente RAGIONE_SOCIALE ha accettato la rinuncia, come da atti depositati.
NOME COGNOME quale legale rapp. p.t. di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ si è costituito il 19 settembre 2023 ed ha dichiarato di accettare la rinuncia proposta dalla ricorrente.
Tutte le parti hanno convenuto sulla compensazione delle spese di giudizio.
In conseguenza di ciò il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo;
Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2023.