Estinzione del Procedimento: Cosa Succede Quando si Rinuncia al Ricorso?
L’estinzione del procedimento rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di giungere a una sentenza sul merito. Un caso recente affrontato dalla Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze dirette di un atto tanto semplice quanto decisivo: la rinuncia al ricorso. Analizziamo come la scelta di una parte di non proseguire un’azione legale possa determinarne la fine, esaminando un’ordinanza che ha dichiarato estinto un procedimento di regolamento di competenza.
I Fatti del Caso: Un Conflitto di Competenza
La vicenda ha origine da un ricorso per regolamento di competenza presentato da una società di costruzioni navali. La società contestava un’ordinanza del Tribunale che aveva revocato un precedente provvedimento di rimessione della causa in decisione, rinviandola a un’udienza successiva. La ragione di tale rinvio era legata alla pendenza di un altro giudizio d’appello tra le stesse parti, relativo alla presunta falsità di alcuni contratti, il cui esito era stato ritenuto rilevante per la decisione del caso di primo grado.
In sostanza, la società ricorrente aveva chiesto alla Corte di Cassazione di stabilire quale giudice dovesse procedere e con quali tempistiche. La controparte, un privato cittadino, non si è costituita in giudizio per difendersi.
La Svolta Processuale: La Rinuncia e l’Estinzione del Procedimento
Il colpo di scena è avvenuto quando la stessa società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. In questo documento, l’azienda ha dichiarato esplicitamente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La rinuncia è un atto dispositivo con cui una parte manifesta la volontà di abbandonare la propria domanda giudiziale.
La Corte ha verificato che l’atto di rinuncia rispettasse tutti i requisiti formali previsti dall’articolo 390 del codice di procedura civile, risultando quindi pienamente valido ed efficace.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte è stata una diretta e inevitabile conseguenza della rinuncia. I giudici hanno semplicemente preso atto della volontà della parte ricorrente di porre fine al contenzioso. Poiché l’atto di rinuncia era formalmente corretto, l’unica conseguenza possibile era dichiarare l’estinzione del procedimento.
Un aspetto importante riguarda le spese legali. La Corte non ha emesso alcuna pronuncia sulle spese. La motivazione è chiara: la controparte non si era costituita in giudizio e, di conseguenza, non aveva sostenuto costi difensivi in quella sede. In assenza di una parte che chiede il rimborso delle spese, e data l’estinzione per rinuncia, non vi è luogo a provvedere in merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia
Questa ordinanza mette in luce un principio fondamentale del diritto processuale: le parti sono padrone del processo. La rinuncia al ricorso è una scelta strategica che porta all’immediata estinzione del procedimento, evitando ulteriori lungaggini e costi. La decisione di rinunciare può derivare da molteplici fattori, come un accordo raggiunto tra le parti o una rivalutazione delle probabilità di successo.
Il caso dimostra che, una volta formalizzata la rinuncia, il ruolo del giudice si limita a una presa d’atto, senza entrare nel merito della questione. L’effetto è la chiusura definitiva di quel ramo del processo, consentendo alle parti e al sistema giudiziario di risparmiare tempo e risorse.
Cosa succede quando una parte rinuncia a un ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia è formalmente valida secondo la legge, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del procedimento, ponendo fine al giudizio di legittimità senza decidere nel merito della questione.
Perché in questo caso la Corte non ha deciso sulle spese legali?
La Corte non ha emesso una pronuncia sulle spese perché la controparte (l’intimato) non si è costituita in giudizio, ovvero non ha presentato difese. Di conseguenza, non avendo partecipato al procedimento, non poteva richiedere il rimborso di alcuna spesa legale.
Qual è il fondamento normativo per la dichiarazione di estinzione in seguito a rinuncia?
Il fondamento normativo si trova nell’articolo 390 del codice di procedura civile (c.p.c.), che disciplina le modalità e i requisiti dell’atto di rinuncia al ricorso davanti alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30614 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30614 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 2091NUMERO_DOCUMENTO2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ;
-ricorrente-
contro
VITA NOME
-intimato- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE NAPOLI depositata il 7/12/2023, r.gn. 12672/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, la sostituta procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto alla Corte di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
PREMESSO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE ricorre per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 7 dicembre 2023, che ha revocato la propria precedente ordinanza di rimessione della causa in decisione e ha rimesso la causa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni ad altra data successiva all’udienza del giudizio d’appello r.g. 1817/2023 pendente tra le stesse parti presso la Corte d’appello di Napoli (sulla falsità di due contratti, ‘incidente sulla valutazione di merito del presente giudizio al fine della validità dei rapporti intercorsi tra le parti’), fissando l’udienza di comparizione delle parti anche per la precisazione delle conclusioni per il 10 maggio 2024.
La controparte NOME COGNOME non ha proposto difese.
In data 29 ottobre 2024 è stato depositato dalla ricorrente atto di rinuncia al ricorso, ove dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. L’atto di rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c.
Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo NOME COGNOME proposto difese nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento di regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione