Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34784 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34784 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SPA
-Intimata –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4797/2019 depositata il 11/07/2019.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5818/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-Controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-Controricorrente –
nonché contro
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Il ricorso, rubricato con n. R.G. 05818/2020, è stato fissato per la Camera di Consiglio del 07/11/2023.
Nelle more del presente giudizio di cassazione, le parti sono pervenute ad una transazione.
Il difensore di COGNOME, munito dei necessari poteri, ha depositato presso la Cancellaria di questa Corte, in data 23/10/2023, atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., domandando l’estinzione del processo.
La rinuncia di cui al punto che precede è stata comunicata dalla cancelleria alle parti costituite in data 23/10/2023.
Va conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio.
In difetto di contestazioni circa l’intervenuta transazione, ritiene il Collegio di non far luogo a pronuncia sulle spese (come consentito dall’art. 391, 2° co. c.p.c.) pur in difetto di tempestiva adesione alla rinuncia delle controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il procedimento. Così deciso in Roma, il 07/11/2023.