Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18887 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18887 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
C.C. 26/06/2024
VENDITA
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla INDIRIZZO;
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario liquidatore e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio materialmente allegato al controricorso, dall’AVV_NOTAIO e con indicazione del relativo domicilio digitale all’indirizzo PEC:
;
– controricorrente –
nonché
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME ROSETTA, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; intimati –
avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1319/2021 (pubblicata l’8 ottobre 2021);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
rilevato che il ricorrente NOME COGNOME, nella suddetta duplice qualità, ha -con dichiarazione depositata telematicamente del 29 maggio 2024 -dato atto che le parti hanno definito conciliativamente la controversia mediante transazione conclusa il 16 maggio 2024, rinunciando così al proposto ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c.;
constatato che la controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (unica parte intimata costituita) ha -con dichiarazione in pari data -aderito alla rinuncia del ricorrente e, quindi, alla richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese;
ritenuto , quindi, che -ricorrendo tutte le condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 390 e 391 c.p.c. -può pervenirsi alla declaratoria di estinzione del presente giudizio, con compensazione integrale delle relative spese, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e compensa le spese tra le parti costituite.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della