Estinzione del Giudizio in Cassazione: Il Prezzo del Silenzio
Nel complesso mondo della giustizia, anche il silenzio può avere un peso decisivo. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente come l’inerzia di una parte possa portare all’estinzione del giudizio, con conseguenze economiche rilevanti. Il caso in esame, relativo a un ricorso presentato da un gruppo di cittadini contro diverse Amministrazioni dello Stato, si è concluso non con una decisione sul merito della questione, ma con una declaratoria di estinzione a causa della mancata risposta alla proposta di definizione formulata dalla Corte stessa.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Contro lo Stato
La vicenda ha origine da un ricorso per cassazione presentato da numerosi cittadini avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Le controparti nel giudizio erano importanti enti pubblici, tra cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tutti rappresentati dall’Avvocatura Generale dello Stato.
Il contenzioso era giunto all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, l’organo supremo che ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
La Procedura Semplificata e la Proposta della Corte
In base alle norme procedurali, specificamente l’art. 380-bis del codice di procedura civile, la Corte di Cassazione può formulare una proposta di definizione del giudizio quando ritiene che il ricorso sia palesemente inammissibile, improcedibile o infondato. Questa proposta viene comunicata agli avvocati delle parti, i quali hanno un termine perentorio per chiedere che il ricorso venga comunque discusso in udienza.
Nel caso di specie, la Corte ha formulato e comunicato la sua proposta, offrendo una via rapida per la chiusura della controversia.
La Decisione della Corte: l’Estinzione del Giudizio per Inerzia
Il punto cruciale della vicenda è stata la reazione, o meglio, la non-reazione dei ricorrenti. La legge stabilisce un termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta per presentare un’istanza di decisione. Trascorsi questi quaranta giorni senza alcuna richiesta da parte dei ricorrenti, la Corte ha dovuto prendere atto della loro inerzia.
Di conseguenza, con il decreto in commento, la Suprema Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Non solo, ha anche condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore delle Amministrazioni statali, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi, oltre ad altre spese accessorie.
Le Motivazioni del Decreto
Le motivazioni alla base della decisione sono puramente procedurali e si fondano su una presunzione legale. L’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, stabilisce che se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro il termine stabilito, il ricorso si intende rinunciato. Questa norma è stata introdotta per snellire il carico di lavoro della Cassazione, incentivando la chiusura dei ricorsi con scarse probabilità di successo.
La rinuncia tacita, derivante dal silenzio, innesca l’applicazione dell’art. 391 del codice di procedura civile, che impone alla Corte di dichiarare l’estinzione del processo. La stessa norma prevede che il giudice provveda anche alla liquidazione delle spese, che, di regola, vengono poste a carico della parte che ha rinunciato all’impugnazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questo decreto offre un importante monito per chiunque intraprenda un’azione legale, specialmente in Cassazione. Sottolinea l’importanza fondamentale di rispettare scrupolosamente le scadenze e i termini procedurali. L’inerzia o la semplice disattenzione possono avere effetti drastici e irreversibili, come la chiusura del processo senza che ne venga mai esaminato il merito.
Inoltre, la decisione evidenzia come l’estinzione del giudizio per rinuncia non esoneri dalla condanna alle spese. Anzi, la parte che, con il suo silenzio, causa l’estinzione è tenuta a rimborsare i costi legali sostenuti dalla controparte. Si tratta di una conseguenza economica non trascurabile che deve essere attentamente valutata prima di lasciar decorrere inutilmente i termini processuali.
Cosa accade se un ricorrente in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio?
Il suo silenzio viene interpretato dalla legge come una rinuncia tacita al ricorso.
Qual è la principale conseguenza della rinuncia tacita al ricorso?
La Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, il che significa che il processo si chiude senza una decisione sul merito della questione.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per mancata risposta alla proposta?
La parte ricorrente, la cui inerzia ha causato l’estinzione, viene condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla controparte. In questo caso, la condanna è stata di 8.000,00 Euro oltre oneri accessori.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15835 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 15835 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 13/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 15007/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
MINISTERO DELL’ ECONOMIA E FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che ope legis li rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n.8197/2023 depositata il 19/12/2023;
vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
r itenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
r itenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 06/06/2025