Estinzione del Giudizio in Cassazione: Il Prezzo del Silenzio
Nel complesso mondo della procedura civile, i termini e le scadenze non sono semplici formalità, ma pilastri che garantiscono il corretto svolgimento del processo. Una recente decisione della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo principio, chiarendo le gravi conseguenze del silenzio di fronte a una proposta di definizione accelerata. Il caso in esame ha portato all’estinzione del giudizio di legittimità, dimostrando come l’inerzia processuale possa essere fatale per le sorti di una causa. Analizziamo insieme i dettagli di questo provvedimento e le lezioni pratiche che se ne possono trarre.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una controversia tra una società in accomandita semplice e un noto istituto di credito. Soccombente in secondo grado, la società decideva di presentare ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Una volta incardinato il giudizio presso la Suprema Corte, veniva formulata una proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’articolo 380-bis del codice di procedura civile, un meccanismo volto a velocizzare la risoluzione dei casi di più semplice trattazione. Tale proposta veniva regolarmente comunicata a entrambe le parti in causa.
La Proposta di Definizione e la Mancata Risposta
Il punto cruciale della vicenda risiede nella reazione, o meglio, nella non-reazione della società ricorrente. La legge prevede un termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, entro il quale la parte ricorrente deve presentare un’istanza per richiedere che la Corte si pronunci comunque sul ricorso. In assenza di tale istanza, si attiva una presunzione legale di rinuncia. Nel caso di specie, la società lasciava decorrere inutilmente questo termine, senza manifestare alcuna volontà di proseguire nel giudizio.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
Preso atto del trascorrere dei quaranta giorni senza che la ricorrente avesse chiesto la decisione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare la normativa vigente. Con decreto, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Questa decisione non entra nel merito della controversia, ma si limita a prendere atto di una causa procedurale che impedisce la prosecuzione del processo. Di conseguenza, la sentenza impugnata della Corte d’Appello è divenuta definitiva. Inoltre, la Corte ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, esborsi e accessori di legge.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto è strettamente ancorata al dettato normativo. L’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile stabilisce che se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza entro il termine previsto, il ricorso si intende rinunciato. A questa presunzione di rinuncia, l’articolo 391 dello stesso codice collega direttamente l’estinzione del giudizio. Il legislatore ha introdotto questo meccanismo con l’evidente scopo di deflazionare il carico di lavoro della Corte di Cassazione, incentivando le parti ad accettare soluzioni rapide per ricorsi che appaiono palesemente infondati o inammissibili. Il silenzio della parte, in questo contesto, viene interpretato non come una semplice dimenticanza, ma come un’implicita accettazione della proposta e, quindi, una rinuncia a proseguire la lite. La decisione della Corte è, pertanto, un atto dovuto, una presa d’atto di una fattispecie estintiva che si è perfezionata con il solo decorso del tempo.
Le Conclusioni
Questo caso offre un monito fondamentale per chiunque affronti un contenzioso legale, specialmente nelle fasi di impugnazione. L’estinzione del giudizio per inerzia processuale rappresenta la peggiore delle conclusioni per una parte che ha investito tempo e risorse in una causa. La lezione è chiara: la gestione dei termini processuali è cruciale e il silenzio può avere un costo molto elevato, non solo in termini di soccombenza sulle spese, ma soprattutto perché preclude definitivamente la possibilità di ottenere una pronuncia sul merito dei propri diritti. È indispensabile, quindi, una comunicazione costante e attenta con il proprio legale per valutare ogni atto del processo e rispondere tempestivamente alle iniziative del giudice, al fine di evitare conseguenze procedurali irreversibili.
Cosa succede se una parte non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione entro 40 giorni?
In caso di mancata richiesta di decisione sul ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si considera rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per questo motivo?
La parte la cui inattività ha causato l’estinzione, ovvero la parte ricorrente, viene condannata al pagamento delle spese legali in favore della parte controricorrente.
Qual è la base normativa per dichiarare l’estinzione del giudizio in questo specifico caso?
La decisione si fonda sulla combinazione dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che presume la rinuncia in caso di silenzio, e dell’art. 391 del medesimo codice, che prevede l’estinzione del processo a seguito della rinuncia.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22213 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 22213 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 01/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 26303/2022 R.G. proposto da:
APPRETTIFICIO DI COGNOME RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in LEGNANO, INDIRIZZO DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO DI MILANO n.2672/2022 depositata il 29/07/2022
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30/07/2025