Estinzione del Giudizio di Cassazione: Quando il Silenzio Costa Caro
Nel complesso mondo della procedura civile, i termini e le scadenze non sono meri dettagli formali, ma elementi cruciali che possono determinare l’esito di una controversia. Una recente decisione della Corte di Cassazione illumina un aspetto fondamentale del processo telematico e delle procedure accelerate: l’estinzione del giudizio di cassazione a seguito del silenzio della parte ricorrente di fronte a una proposta di definizione. Questo caso serve da monito sull’importanza di una gestione attenta e tempestiva delle comunicazioni processuali.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto privato contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Le controparti nel giudizio includevano la curatela di un’eredità giacente e altre società e persone fisiche.
Durante la fase preliminare del giudizio di legittimità, è stata formulata una proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questa proposta, che solitamente viene avanzata quando il ricorso appare di facile soluzione (ad esempio, manifestamente infondato o inammissibile), è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte nel processo.
L’Effetto del Silenzio e l’Estinzione del Giudizio di Cassazione
Il punto cardine della vicenda risiede nella reazione, o meglio, nella mancata reazione del ricorrente. La legge stabilisce un termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, entro il quale la parte ricorrente deve presentare un’istanza per richiedere una decisione sul ricorso. In assenza di tale istanza, si attiva una presunzione legale di rinuncia.
Nel caso in esame, il ricorrente ha lasciato trascorrere infruttuosamente questo termine. Il suo silenzio non è stato interpretato come una semplice inerzia, ma come un atto con precise conseguenze giuridiche: la rinuncia implicita al ricorso stesso. Di conseguenza, il processo non poteva più proseguire verso una decisione di merito.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, con il decreto in commento, ha preso atto della situazione procedurale e ha agito in conformità con la normativa vigente. Il provvedimento si basa su un’applicazione diretta e lineare degli articoli 380-bis e 391 del codice di procedura civile.
I giudici hanno innanzitutto verificato che la proposta di definizione fosse stata correttamente comunicata e che il termine di quaranta giorni fosse effettivamente trascorso senza che il ricorrente manifestasse la volontà di proseguire il giudizio. Accertato ciò, la Corte ha applicato la conseguenza prevista dalla legge: il ricorso deve intendersi rinunciato.
La rinuncia, a sua volta, costituisce una delle cause di estinzione del giudizio di cassazione. Pertanto, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare formalmente l’estinzione del processo. In aderenza al principio della soccombenza, la parte la cui condotta ha causato la fine anticipata del giudizio, ovvero il ricorrente, è stata condannata al pagamento delle spese legali sostenute da tutte le parti controricorrenti. Le spese sono state liquidate in euro 2.200,00 per compensi, oltre a spese forfettarie (15%), esborsi e accessori di legge per ciascuna delle controparti.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale nella gestione dei processi civili, in particolare davanti alla Suprema Corte: la proattività e il rispetto dei termini sono essenziali. Il silenzio di una parte non è mai neutro e può avere effetti drastici e irreversibili, come la chiusura del giudizio e la condanna alle spese.
Per gli avvocati e le parti, questo caso sottolinea l’importanza di monitorare costantemente le comunicazioni telematiche e di rispondere tempestivamente alle iniziative del giudice. La procedura ex art. 380-bis c.p.c. è uno strumento deflattivo del contenzioso, ma richiede una partecipazione attiva. Ignorare una proposta di definizione non è una strategia percorribile; al contrario, è un’azione che conduce direttamente all’estinzione del giudizio di cassazione e a conseguenze economiche negative.
Cosa accade se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio della Corte di Cassazione?
La legge prevede che, se la parte ricorrente non chiede una decisione sul ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato.
Qual è la conseguenza giuridica della rinuncia al ricorso in questo contesto?
La conseguenza è la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, come stabilito dall’art. 391 del codice di procedura civile.
Chi è tenuto a pagare le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia?
In base al principio della soccombenza, la parte ricorrente, la cui inazione ha causato l’estinzione, è condannata a pagare le spese legali sostenute dalle parti controricorrenti.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21354 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 21354 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 25/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 4630/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
CURATELA DELL’EREDITÀ NOME DI COGNOME elettivamente domiciliato in VELLETRI INDIRIZZO DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in SALERNO INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato NOME
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n.7499/2024 depositata il 28/11/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, CURATELA DELL’EREDITÀ GIACENTE DI DI NOME e RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in uro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.
Roma, 23/7/2025