Estinzione del Giudizio per Inerzia: Il Prezzo del Silenzio in Cassazione
Nel processo civile, il silenzio non è sempre d’oro. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione illustra in modo esemplare come l’inerzia di una parte possa portare a conseguenze definitive, come l’estinzione del giudizio. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i meccanismi procedurali e l’importanza di rispettare le scadenze imposte dalla legge, specialmente nel delicato contesto del giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un ricorso per cassazione presentato da una società, che chiameremo Società Alfa S.r.l., contro una sentenza della Corte d’Appello. La controparte, Società Beta S.r.l., si è costituita in giudizio per resistere al ricorso. In conformità con la procedura, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, e tale proposta è stata debitamente comunicata a entrambe le parti.
La Proposta di Definizione e le sue Conseguenze sull’estinzione del giudizio
L’articolo 380-bis c.p.c. disciplina un procedimento accelerato per la gestione dei ricorsi che appaiono, ad un primo esame, di facile risoluzione. Quando il relatore designato ritiene che il ricorso sia palesemente inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato (o, al contrario, fondato), formula una proposta di definizione.
A seguito della comunicazione di tale proposta, la legge concede alla parte ricorrente un termine perentorio di quaranta giorni per richiedere che il ricorso venga comunque deciso dalla Corte. Questo atto manifesta la volontà di insistere nell’impugnazione, nonostante il parere sfavorevole contenuto nella proposta.
La Decisione della Corte di Cassazione
Nel caso in esame, la Società Alfa S.r.l. non ha compiuto alcun atto entro il termine di quaranta giorni. La Corte di Cassazione, preso atto del decorso del tempo, ha applicato rigorosamente la normativa. Ha ritenuto che il ricorso dovesse intendersi rinunciato e, di conseguenza, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Inoltre, ha condannato la società ricorrente al pagamento integrale delle spese processuali sostenute dalla Società Beta S.r.l., liquidandole in Euro 4.150,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, esborsi e accessori di legge.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto è lineare e si fonda su una presunzione legale precisa. L’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., stabilisce che la mancata richiesta di decisione entro il termine di 40 giorni equivale a una rinuncia al ricorso. Questa ‘rinuncia tacita’ innesca l’applicazione dell’art. 391 c.p.c., che prevede appunto l’estinzione del processo. La Corte non ha fatto altro che constatare il verificarsi di questa condizione procedurale: il silenzio della parte ricorrente, protrattosi oltre il termine di legge, è stato interpretato come una chiara, seppur implicita, volontà di abbandonare l’impugnazione. La condanna alle spese è la naturale conseguenza di questo esito, poiché la parte che ha dato causa all’estinzione deve farsi carico dei costi del procedimento.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura civile: l’onere di diligenza che grava sulle parti. In un sistema processuale governato da termini e preclusioni, l’inattività può avere effetti drastici e irreversibili. Il caso dimostra che il silenzio, in specifici contesti procedurali, non è una posizione neutra ma un comportamento con un preciso significato giuridico. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò rappresenta un monito a monitorare attentamente ogni comunicazione della cancelleria e a rispettare scrupolosamente le scadenze, poiché un’omissione può precludere definitivamente la possibilità di ottenere una decisione nel merito e comportare significative conseguenze economiche.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio entro 40 giorni?
Il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per questo motivo?
La parte ricorrente, che ha tacitamente rinunciato al ricorso, viene condannata a pagare le spese processuali in favore della parte controricorrente.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare l’estinzione del giudizio in questo caso?
La decisione si basa sull’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che equipara il silenzio alla rinuncia, e sull’articolo 391 dello stesso codice, che disciplina l’estinzione del processo.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20785 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 20785 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 23/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 23869/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in JESI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n.1640/2023 depositata il 31/10/2023
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.150,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22/07/2025