Estinzione del Giudizio in Cassazione: Il Silenzio che Costa Caro
Nel complesso mondo della procedura civile, i termini e le scadenze non sono semplici formalità, ma elementi cruciali che possono determinare l’esito di una causa. Una recente decisione della Corte di Cassazione illustra perfettamente come l’inerzia di una parte possa portare all’estinzione del giudizio, con conseguente condanna alle spese. Analizziamo come il silenzio di fronte a una proposta di definizione del ricorso si trasformi, per legge, in una rinuncia.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Davanti alla Suprema Corte
Una società di servizi aveva impugnato una sentenza emessa dal Tribunale, portando la controversia contro un ente comunale fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione. Il ricorso era stato regolarmente iscritto e le parti si erano costituite, con l’ente comunale che resisteva alle pretese della società.
La Proposta di Definizione e il Silenzio della Ricorrente
In base alle norme che regolano il processo in Cassazione, in particolare l’art. 380-bis del codice di procedura civile, è prevista la possibilità per la Corte di formulare una proposta di definizione del giudizio. Questa proposta viene comunicata a tutte le parti coinvolte, offrendo una possibile via d’uscita rapida dalla controversia.
Nel caso in esame, la Corte ha formulato la sua proposta e l’ha notificata alle parti. La legge stabilisce un termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione, entro il quale la parte ricorrente può chiedere che la Corte proceda comunque alla decisione del ricorso. Tuttavia, la società ricorrente non ha compiuto alcun atto in questo lasso di tempo, lasciando scadere il termine senza presentare alcuna richiesta.
L’Estinzione del Giudizio come Conseguenza Diretta
Il silenzio della parte ricorrente non è stato privo di conseguenze. L’articolo 380-bis, secondo comma, c.p.c. stabilisce una presunzione legale chiara: se il ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro il termine stabilito, il ricorso si intende rinunciato. Questa rinuncia presunta porta direttamente a una conseguenza drastica: l’estinzione del giudizio di cassazione, come previsto dall’art. 391 c.p.c.
La Corte, preso atto del decorso del termine, non ha potuto fare altro che applicare la norma, dichiarando formalmente estinto il processo. Di conseguenza, ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’ente comunale, liquidando i compensi, le spese forfettarie e gli esborsi.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base del decreto sono puramente procedurali e si fondano su una logica di efficienza processuale. Il meccanismo dell’art. 380-bis c.p.c. è stato introdotto per deflazionare il carico di lavoro della Corte di Cassazione. La proposta di definizione offre una valutazione preliminare del caso e il silenzio del ricorrente viene interpretato dal legislatore come un’accettazione implicita di tale valutazione e, quindi, una mancanza di interesse a proseguire il giudizio. La Corte non fa altro che prendere atto di una situazione giuridica già consolidatasi per effetto della legge: il trascorrere dei quaranta giorni senza un’istanza di decisione consolida la presunzione di rinuncia. La dichiarazione di estinzione diventa così un atto dovuto, con la conseguente regolamentazione delle spese processuali che, secondo il principio della soccombenza virtuale, vengono poste a carico della parte che ha dato causa all’estinzione.
Conclusioni
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale nel diritto processuale: la diligenza è un dovere. Ignorare le comunicazioni della Corte o non rispettare i termini perentori può portare a conseguenze gravi e definitive come l’estinzione del giudizio. Per le parti e i loro legali, è un monito a monitorare costantemente l’iter processuale e a rispondere attivamente a ogni impulso proveniente dall’organo giudicante. La rinuncia presunta è uno strumento potente nelle mani del sistema giudiziario per snellire i processi, ma può trasformarsi in una trappola costosa per il litigante distratto.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione?
Il ricorso si considera rinunciato per legge. Di conseguenza, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Qual è il termine per rispondere alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.?
La parte ricorrente ha un termine di quaranta giorni dalla data di comunicazione della proposta per chiedere che la Corte proceda comunque alla decisione del ricorso.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia presunta?
La parte ricorrente, il cui silenzio ha causato l’estinzione, viene condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19328 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 19328 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 1703/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
Contro
COMUNE DI MILANO, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5991/2024 emessa dal Tribunale di Miliano il 12/06/2024.
avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n.5991/2024 depositata il 12/06/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c .p.c.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli oneri riflessi.
Così deciso in Roma, il 09/07/2025