Estinzione del Giudizio: Il Prezzo del Silenzio in Cassazione
Nel complesso mondo della procedura civile, i termini e le scadenze non sono meri dettagli formali, ma elementi cardine che possono determinare l’esito di una controversia. Una recente decisione della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come l’inattività di una parte possa portare all’estinzione del giudizio, con conseguente condanna alle spese. Questo caso evidenzia l’importanza di rispondere tempestivamente alle comunicazioni della Corte, in particolare alla proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Lasciato nel Dimenticatoio
Una società commerciale aveva presentato ricorso in Cassazione avverso un decreto emesso da un tribunale. Durante il procedimento, in conformità con quanto previsto dall’art. 380-bis del codice di procedura civile, alle parti veniva comunicata una proposta per la definizione del giudizio. Questa procedura mira a velocizzare la risoluzione delle controversie, offrendo una possibile via d’uscita senza attendere la decisione finale della Corte.
La norma concede alla parte ricorrente un termine di quaranta giorni dalla comunicazione per chiedere che la Corte proceda comunque alla decisione del ricorso. Nel caso di specie, tuttavia, la società ricorrente ha lasciato trascorrere questo termine senza presentare alcuna istanza.
La Decisione della Corte e la Conseguente Estinzione del Giudizio
Di fronte al silenzio della parte ricorrente, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare rigorosamente la legge. Il decreto in esame ha dichiarato l’estinzione del giudizio di Cassazione. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate nel ricorso, ma si è limitata a prendere atto di una circostanza procedurale decisiva: l’inerzia della parte che aveva avviato l’impugnazione.
L’applicazione degli articoli 380-bis e 391 c.p.c.
La Corte ha fondato la sua decisione su due articoli chiave del codice di procedura civile:
1. Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.: Stabilisce che se la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di definizione, non chiede una decisione sul ricorso entro il termine perentorio di quaranta giorni, il ricorso si intende rinunciato.
2. Art. 391 c.p.c.: Prevede che, in casi come questo, la Corte debba dichiarare l’estinzione del processo e provvedere alla liquidazione delle spese processuali.
Di conseguenza, la società ricorrente non solo ha visto svanire la possibilità di ottenere una revisione della decisione impugnata, ma è stata anche condannata a rimborsare alla controparte le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000,00 Euro per compensi, oltre a spese forfettarie, esborsi e accessori di legge.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base del decreto sono di natura puramente procedurale. La legge interpreta il silenzio del ricorrente come una tacita accettazione della proposta o, più precisamente, come una rinuncia a proseguire il giudizio. Questo meccanismo ha lo scopo di deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte, incoraggiando le parti a trovare una soluzione rapida o a desistere da ricorsi ritenuti non sufficientemente fondati dopo aver ricevuto il parere preliminare contenuto nella proposta. L’inerzia, quindi, non è neutra, ma assume un significato legale preciso: quello della rinuncia all’impugnazione. La condanna alle spese è la naturale conseguenza del principio di soccombenza, applicato anche in caso di estinzione per rinuncia.
Le Conclusioni
La decisione offre una lezione fondamentale per chiunque affronti un contenzioso legale, specialmente in sede di Cassazione. Ignorare o sottovalutare le comunicazioni e i termini processuali può avere conseguenze drastiche e irreversibili. Il caso dimostra che l’estinzione del giudizio non è un’eventualità remota, ma un esito concreto quando non si adempie agli oneri procedurali richiesti. La pronuncia ribadisce la necessità di una gestione attenta e proattiva del processo, sottolineando come un’omissione possa trasformarsi in una sconfitta processuale ed economica, indipendentemente dalla fondatezza delle proprie ragioni nel merito.
Cosa succede se una parte non risponde alla proposta di definizione della Corte di Cassazione entro il termine stabilito?
Se la parte ricorrente non chiede una decisione sul ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inattività del ricorrente?
In caso di estinzione del giudizio per questa causa, la parte ricorrente viene condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla parte controricorrente, liquidate dalla Corte stessa.
Qual è la base normativa per dichiarare l’estinzione del giudizio in questo caso?
La decisione si fonda sull’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che equipara il silenzio alla rinuncia, e sull’articolo 391 dello stesso codice, che disciplina la conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19788 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 19788 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 17/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 30014/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in LECCE INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Brindisi INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE LECCE nel RG n.69/2015 depositato il 29/09/2021
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16/07/2025