Estinzione del Giudizio: Quando la Rottamazione Chiude il Contenzioso in Cassazione
L’adesione a una sanatoria fiscale o contributiva può avere effetti diretti e risolutivi sui processi in corso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la rinuncia al ricorso, a seguito della cosiddetta ‘rottamazione’, porti all’estinzione del giudizio, chiudendo definitivamente una controversia legale. Analizziamo questa interessante decisione per comprenderne i meccanismi e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Contenzioso
La vicenda ha origine dall’opposizione di un professionista, docente e ingegnere, a un avviso di addebito emesso da un noto ente previdenziale. L’ente richiedeva il pagamento di contributi per l’anno 2008 dovuti alla Gestione Separata, oltre a sanzioni per evasione. Il contribuente riteneva di non dover versare tali somme, ma la Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva dato ragione all’ente.
Contro questa decisione, il professionista aveva proposto ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni, tra cui la prescrizione dei contributi e la violazione delle norme sull’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.
La Svolta: Rinuncia al Ricorso e Rottamazione
Il colpo di scena è avvenuto durante il procedimento davanti alla Suprema Corte. Con un atto formale, il ricorrente ha comunicato di aver rinunciato al proprio ricorso. La motivazione di tale scelta era l’avvenuta ‘rottamazione’ del carico contributivo, ovvero l’adesione a una procedura agevolata che gli ha permesso di definire la propria posizione debitoria con l’ente previdenziale.
Questo atto di rinuncia ha modificato radicalmente il corso del processo, spostando l’attenzione dal merito della questione (chi avesse ragione sul debito contributivo) alla presa d’atto della cessata materia del contendere.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
Di fronte alla rinuncia formale del ricorrente, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare le norme procedurali. Quando la parte che ha promosso l’impugnazione vi rinuncia, il processo si deve chiudere. La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio.
È importante sottolineare che questa decisione non entra nel merito della controversia originaria. La Corte non ha stabilito se l’obbligo contributivo fosse legittimo o meno, ma si è limitata a constatare che, venendo meno l’interesse del ricorrente a proseguire la causa, il processo non aveva più ragione di esistere.
La Compensazione delle Spese Legali
Un aspetto significativo dell’ordinanza riguarda la gestione delle spese legali. Solitamente, chi perde o rinuncia paga le spese della controparte. In questo caso, invece, la Corte ha deciso di compensarle, stabilendo che ogni parte dovesse sostenere i propri costi. Questa scelta è stata motivata dalla ‘complessità della materia’ e dall’intervento di nuove leggi in materia sanzionatoria, riconoscendo implicitamente che la questione di fondo presentava aspetti giuridici non banali e che la conclusione del processo era dipesa da un fattore esterno (la ‘rottamazione’).
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione giuridica alla base dell’ordinanza è lineare. L’atto di rinuncia al ricorso da parte dell’appellante è l’elemento cardine che determina la conclusione del procedimento. Una volta che la parte che ha dato inizio all’impugnazione ritira formalmente la propria richiesta di giudizio, il giudice non ha più un oggetto su cui decidere. L’estinzione del giudizio è, pertanto, una conseguenza automatica e necessaria prevista dal codice di procedura. La Corte ha semplicemente preso atto della volontà del ricorrente, formalizzata a seguito della risoluzione stragiudiziale del debito tramite la rottamazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza dimostra come le procedure di definizione agevolata dei debiti, come la rottamazione, non siano solo strumenti finanziari ma anche efficaci leve processuali. Per il contribuente, possono rappresentare una via d’uscita da un contenzioso lungo e dall’esito incerto, mentre per il sistema giudiziario contribuiscono a ridurre il carico di lavoro. La decisione sulla compensazione delle spese, inoltre, conferma che i giudici tengono conto del contesto normativo e della complessità delle questioni quando una lite si conclude in modi non ordinari, garantendo un equilibrio tra le parti anche nella fase finale del processo.
Cosa succede a un processo se la parte ricorrente aderisce a una ‘rottamazione’ del debito e rinuncia al ricorso?
Il processo si conclude con una dichiarazione di estinzione del giudizio. La corte non decide sul merito della questione, ma prende semplicemente atto che non c’è più interesse a proseguire la causa.
Perché la Corte ha deciso di compensare le spese legali?
La Corte ha compensato le spese a causa della complessità della materia trattata e per il fatto che la fine del contenzioso è avvenuta per un evento esterno, ovvero l’intervento di una legge sanatoria (la rottamazione) di cui il ricorrente si è avvalso.
La Corte di Cassazione ha stabilito se i contributi erano dovuti?
No. Con l’estinzione del giudizio, la Corte non è entrata nel merito della controversia. La decisione non stabilisce chi avesse ragione o torto sulla questione originaria dei contributi previdenziali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 462 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 462 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 28227-2019 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 285/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 28/03/2019 R.G.N. 211/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
Oggetto
R.G.N. 28227/2019
COGNOME
Rep.
Ud.30/10/2024
CC
del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 28.3.19 la corte d’appello di Campobasso, in riforma di sentenza del 13.3.17 del tribunale di Larino, ha rigettato l’opposizione del contribuente in epigrafe -docente di scuola e ingegnere iscritto all’albo – ad avviso di addebito per contributi 2008 per gestione separata oltre somme aggiuntive per euro 7102.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto l’obbligo contributivo predetto non escluso dalla corresponsione del contributo integrativo Inarcassa ed ha applicato le sanzioni previste per l’ipotesi di evasione.
Avverso tale sentenza ricorre il professionista per tre motivi, cui resiste l’Inps con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo invoca la prescrizione ex articolo 3 comma 9 legge numero 335 del 1995 e deduce la violazione dell’art. 437 del codice di rito.
Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 2 comma 26 legge 335 del 1995 e 18 comma 12 decreto legge 98 del 2011, convertito in legge 111 del 2011, per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata.
Con atto del 18.10.24 il ricorrente ha rinunciato al ricorso per intervenuta ‘rottamazione’ del carico contributivo.
Deve quindi dichiararsi estinto il giudizio.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della
complessità della materia, che ha visto anche l’intervento del giudice delle leggi nella materia sanzionatoria relativa.
p.q.m.
dichiara estinto il giudizio; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre