Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia delle Parti Ferma il Processo in Cassazione
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo civile e si verifica quando, per varie ragioni, la causa si chiude senza una decisione sul merito della controversia. Una recente ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, evidenziando come la volontà concorde delle parti possa determinare la fine del contenzioso anche al più alto livello di giurisdizione. Analizziamo il caso per comprendere le implicazioni pratiche della rinuncia reciproca ai ricorsi.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una controversia tra una società operante nel settore energetico e due enti pubblici, un Comune e una Provincia. Oggetto del contendere era il pagamento di un cosiddetto ‘sovracanone rivierasco’, un onere previsto da una normativa del 1933 e legato all’utilizzo di acque pubbliche.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si era pronunciato sulla questione con una sentenza. Insoddisfatta della decisione, la società aveva presentato ricorso per cassazione. A loro volta, il Comune e la Provincia, pur costituendosi per resistere al ricorso principale, avevano presentato un ricorso incidentale, sollevando una questione relativa alla prescrizione del diritto al pagamento del canone.
La causa, dunque, era giunta dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronta per essere decisa. Tuttavia, si è verificato un colpo di scena processuale: tutte le parti coinvolte hanno depositato atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi, notificandoli reciprocamente.
La Rinuncia Reciproca e l’Estinzione del Giudizio
Di fronte a questa mutata situazione, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito delle complesse questioni giuridiche sollevate, come l’interpretazione della normativa sul sovracanone o la corretta applicazione dei termini di prescrizione. La decisione si è concentrata esclusivamente sull’aspetto procedurale.
L’estinzione del giudizio è stata la conseguenza diretta e inevitabile della volontà espressa dalle parti. Avendo sia la ricorrente principale che i ricorrenti incidentali manifestato formalmente l’intenzione di non proseguire con le proprie impugnazioni, è venuta meno la materia stessa del contendere. Il processo, in sostanza, ha perso la sua ragion d’essere.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state concise e puramente procedurali. I giudici hanno preso atto che la società ricorrente e gli enti pubblici controricorrenti avevano depositato atti formali di rinuncia ai rispettivi ricorsi. Questi atti erano stati reciprocamente notificati e vistati, garantendo così la piena consapevolezza e accettazione da parte di tutti i contendenti.
Il Codice di procedura civile prevede che, in caso di rinuncia agli atti del giudizio accettata dalle altre parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, il giudice dichiari l’estinzione del processo. In questo caso, la rinuncia reciproca ai ricorsi ha reso superflua ogni ulteriore valutazione. La Corte ha semplicemente applicato questo principio, constatando che non vi era più alcuna richiesta di giustizia da esaminare.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame, pur nella sua brevità, offre un’importante lezione sul potere dispositivo delle parti nel processo civile. Anche quando una causa raggiunge il massimo grado di giudizio e coinvolge questioni di rilevante importanza, le parti mantengono la facoltà di porvi fine attraverso un accordo o, come in questo caso, tramite una rinuncia reciproca. Questa decisione sottolinea che l’obiettivo del processo non è necessariamente una sentenza, ma la risoluzione della lite. L’estinzione del giudizio per rinuncia rappresenta una via d’uscita efficiente, che consente alle parti di evitare i costi e i tempi di un’ulteriore fase processuale, raggiungendo probabilmente un accordo extragiudiziale. Per gli operatori del diritto, ciò ribadisce l’importanza di considerare sempre le soluzioni consensuali come un’alternativa valida alla prosecuzione del contenzioso.
Cosa accade se tutte le parti in un processo di Cassazione rinunciano ai propri ricorsi?
La Corte di Cassazione, preso atto delle rinunce reciproche, dichiara l’estinzione del giudizio. Il processo si conclude senza una decisione nel merito della controversia.
Per quale motivo era stata adita la Corte di Cassazione in questo caso?
La causa riguardava l’impugnazione di una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in materia di pagamento di un sovracanone rivierasco, disciplinato da una legge del 1933.
Cosa significa ‘ricorso incidentale’?
È un’impugnazione presentata dalla parte che ha già ricevuto la notifica di un ricorso (detta controricorrente), con la quale essa stessa contesta la medesima sentenza su punti per lei sfavorevoli. Nel caso specifico, gli enti pubblici avevano sollevato una questione sulla prescrizione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 18637 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 18637 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
Sul ricorso 5920/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
COMUNE DI LARINO, in persona del Sindaco pro tempore, PROVINCIA DI CAMPOBASSO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 237/2022 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 15/12/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
è impugnata con ricorso per cassazione della Idreg Molise la sentenza n. 237 del 2022 del Tribunale superiore delle acque pubbliche (Tsap) in materia di pagamento del sovracanone rivierasco disciplinato dall’art. 53 del r.d. 1775/1933;
il comune di Larino e la provincia di Campobasso hanno resistito con separati (ancorché identici) controricorsi, nei quali hanno proposto un motivo di ricorso incidentale sul capo concernente la prescrizione.
Considerato che:
sia la società ricorrente principale che gli enti ricorrenti incidentali hanno depositato atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi, reciprocamente notificati e vistati;
il giudizio è perciò da dichiarare estinto nella sua interezza.
p.q.m.
La Corte, a sezioni unite, dichiara estinto il giudizio.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili,