Estinzione del giudizio: la rinuncia accettata in Cassazione
L’estinzione del giudizio rappresenta un esito procedurale di grande rilievo quando le parti decidono di non proseguire la lite davanti alla Suprema Corte. L’ordinanza n. 35553/2023 offre un chiaro esempio di come la volontà concorde delle parti possa condurre a una definizione rapida del contenzioso, evitando ulteriori aggravi economici e processuali.
Analisi del caso: la rinuncia al ricorso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da una fondazione in stato di liquidazione e concordato preventivo contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Durante la fase di legittimità, la parte ricorrente ha depositato una dichiarazione formale di rinuncia al ricorso. Tale atto è stato prontamente accettato dalla società controricorrente, che operava nel settore dei servizi di ristorazione.
Questa convergenza di intenti ha rimosso l’interesse alla prosecuzione della causa, portando i giudici di legittimità a dover semplicemente constatare il venir meno della materia del contendere secondo le norme del codice di rito.
Estinzione del giudizio e disciplina delle spese
Il punto centrale della decisione riguarda l’applicazione dell’articolo 391 del Codice di Procedura Civile. La norma stabilisce che la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l’immediata interruzione del processo.
Un aspetto fondamentale per i professionisti e le imprese riguarda il regime delle spese: quando vi è adesione alla rinuncia da parte del controricorrente, la Corte non procede alla condanna alle spese. Questo meccanismo incentiva la risoluzione concordata delle controversie anche nella fase finale del giudizio di legittimità.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione sulla verifica dei presupposti formali previsti dalla legge. La rinuncia presentata dalla fondazione è stata ritenuta valida e idonea a produrre effetti giuridici. Allo stesso modo, l’accettazione espressa dalla società controricorrente ha integrato la fattispecie necessaria per la chiusura del rito. I giudici hanno rilevato che, a fronte di un accordo sulla cessazione della lite, non sussistono i presupposti per una pronuncia di merito né per l’addebito dei costi processuali a una delle parti, garantendo così un’uscita dal processo neutrale sotto il profilo economico.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che l’estinzione del giudizio per rinuncia accettata costituisce uno strumento efficace per definire le pendenze giudiziarie. La decisione sottolinea l’importanza di una gestione strategica del contenzioso, dove la rinuncia può diventare un’opzione preferibile qualora mutino le condizioni o gli interessi delle parti. La mancata condanna alle spese in caso di adesione della controparte rappresenta un beneficio concreto per chi sceglie di abbandonare il ricorso, favorendo una chiusura del processo ordinata e priva di ulteriori sanzioni pecuniarie.
Cosa succede se rinuncio al ricorso in Cassazione e la controparte accetta?
Il giudizio viene dichiarato estinto e la Corte non pronuncia alcuna condanna al pagamento delle spese legali a carico del rinunciante.
Quale norma regola la rinuncia al ricorso in Cassazione?
La disciplina di riferimento è l’articolo 391 del Codice di Procedura Civile, che stabilisce le modalità e gli effetti della rinuncia.
La rinuncia al ricorso deve essere sempre accettata dalla controparte?
L’accettazione è necessaria affinché non venga pronunciata la condanna alle spese; in mancanza di accettazione, il rinunciante potrebbe essere condannato a rifondere i costi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35553 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35553 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 4091-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dapprima dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, per procura in calce al controricorso, e poi dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per procura del 28/2/2020 in atti;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA N. 3321/2018 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI MILANO, depositata l ‘ 11/7/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
rilevato che la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che la controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia; considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione dell a controricorrente, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.).
P.Q.M.
l a Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima