Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30041 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30041 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13451/2022 R.G. proposto da :
NOME, domiciliato per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica come in atti
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliato per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO NAPOLI n. 210/2022 depositata il 15/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugna per cassazione, con atto affidato a quattro motivi, la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 210 pubblicata in data 15/02/2022;
risponde con controricorso NOME COGNOME;
non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso (comunicata ritualmente dalla cancelleria alla parte controricorrente) e di relativa accettazione;
da tali atti risulta che la rinuncia e l’accettazione della stessa , sottoscritte rispettivamente dal ricorrente e dal controricorrente personalmente nonché dai loro difensori, sono rituali;
a tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge;
quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, ben può accogliersi la concorde richiesta di compensazione delle stesse formulata da entrambe le parti, come risulta peraltro dallo stesso atto di rinuncia e da quello di accettazione;
quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 – 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di