Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2507 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2507 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
ORDINANZA
OGGETTO:
vendita –
revocazione
R.G. 16296/2023
C.C. 12-1-2024
sul ricorso n. 16296/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, quale titolare dell’RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con indirizzo pec EMAIL
ricorrente
contro
NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con indirizzo pec EMAIL
contro
ricorrente nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi di NOME, NOME, intimati avverso l’ordinanza n. 2197/2023 della Corte suprema di Cassazione sezione 6- 2 pubblicata il 24-1-2023
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12-12024 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1. NOME COGNOME, quale titolare dell’omonima impresa, ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 395 co.1 n. 4 e 391-bis cod. proc. civ. sulla base di due motivi avverso l’ordinanza n.2197 della Corte suprema di cassazione -sesta sezione civile sottosezione seconda, depositata il 24-1-2023, che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 915/2020.
NOME COGNOME, già controricorrente nel giudizio conclusosi con ordinanza n. 2197/2023, ha resistito con controricorso.
NOME COGNOME, rimasto intimato nel precedente giudizio e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, citati quali eredi dell’intimata nel precedente giudizio NOME COGNOME, sono rimasti intimati.
2.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex artt. 375 co.2 n. 4ter e 380bis.1 cod. proc. civ.
In data 2-1-2024 è stata depositata rituale rinuncia agli atti del giudizio da parte di NOME COGNOME con contestuale accettazione della rinuncia da parte di NOME COGNOME in persona del procuratore speciale, contenente anche accordo sulla compensazione delle spese del giudizio.
CONSIDERATO CHE:
1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art. 390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione.
Poiché le parti hanno concordato anche in ordine alla compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1 -quater d.P.R. 30-52002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione