Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia al Ricorso Chiude Definitivamente il Contenzioso
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di arrivare a una sentenza che decida nel merito della controversia. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra un caso emblematico di come la volontà concorde delle parti, attraverso la rinuncia al ricorso e la sua accettazione, possa portare a una rapida chiusura del procedimento. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere il meccanismo e le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto della Vicenda Processuale
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da alcuni soggetti privati e una società contro una sentenza della Corte d’Appello. La controparte in questo giudizio era un noto istituto bancario. Il processo era quindi giunto all’ultimo grado di giudizio, dove si sarebbero dovute valutare le questioni di legittimità sollevate dai ricorrenti.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il caso, si è verificato un evento procedurale decisivo: i ricorrenti hanno deciso di fare un passo indietro, manifestando la volontà di non proseguire con l’azione legale intrapresa.
La Rinuncia al Ricorso come Causa di Estinzione del Giudizio
Il punto di svolta del procedimento è stata la formale rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti. Secondo il Codice di Procedura Civile, in particolare l’articolo 390, la parte che ha proposto l’impugnazione può rinunciarvi in qualsiasi momento. Questo atto, però, per essere pienamente efficace e portare all’estinzione del giudizio, richiede un ulteriore passaggio.
Nel caso specifico, l’istituto bancario, in qualità di controricorrente, ha depositato un atto di accettazione della rinuncia. Questa concordanza di volontà tra le parti è fondamentale. L’accettazione della controparte serve a confermare che anche essa è d’accordo nel porre fine alla lite, consolidando così la decisione di chiudere il contenzioso.
I Requisiti di Legge per la Dichiarazione di Estinzione
La Corte di Cassazione, prima di emettere il suo decreto, ha verificato la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile. L’articolo 391, in particolare nella sua versione aggiornata, consente alla Corte di dichiarare l’estinzione con un decreto presidenziale, una procedura più snella e rapida rispetto a una sentenza, proprio nei casi in cui vi sia una rinuncia accettata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione del decreto è lineare e si fonda su presupposti puramente procedurali. La Corte ha constatato la presenza di due atti fondamentali: la rinuncia del ricorrente e l’accettazione contestuale del controricorrente. Avendo ritenuto che la rinuncia possedesse tutti i requisiti formali richiesti dalla legge, e vista l’accettazione della controparte, non restava altro che prenderne atto e dichiarare chiuso il processo. Un aspetto rilevante della decisione riguarda le spese legali. La Corte ha stabilito che ‘nulla va statuito sulle spese’. Questa statuizione è una conseguenza diretta dell’accettazione della rinuncia: quando le parti concordano nel chiudere il processo, si presume che abbiano anche trovato un’intesa sulle spese, o che comunque la parte che accetta la rinuncia non abbia interesse a richiederne la condanna. Di conseguenza, il giudice si limita a dichiarare l’estinzione senza prendere decisioni sui costi del giudizio.
Le Conclusioni
Il decreto in esame offre un chiaro esempio di economia processuale. Dimostra come la legge fornisca alle parti gli strumenti per porre fine a una controversia in modo autonomo, anche quando questa è giunta al massimo grado di giudizio. L’estinzione del giudizio per rinuncia accettata evita una pronuncia della Corte sul merito, consentendo un risparmio di tempo e risorse sia per le parti che per il sistema giudiziario. La decisione sottolinea l’importanza della volontà delle parti nel determinare le sorti del processo e conferma che, in presenza di un accordo, la chiusura del contenzioso può essere rapida e senza ulteriori strascichi, neppure in relazione alle spese legali.
Cosa succede quando la parte che ha fatto ricorso in Cassazione decide di rinunciare?
Se la parte che ha presentato il ricorso (ricorrente) vi rinuncia e la controparte (controricorrente) accetta formalmente tale rinuncia, il giudizio si chiude. La Corte di Cassazione, verificati i requisiti di legge, dichiara l’estinzione del processo con un decreto.
Perché nel decreto non si è deciso nulla sulle spese legali?
Non è stata presa alcuna decisione sulle spese legali perché la parte controricorrente ha accettato la rinuncia. In questi casi, la legge presume che le parti abbiano raggiunto un accordo anche sulle spese o che la parte che accetta rinunci a pretenderne il rimborso, quindi il giudice si limita a dichiarare estinto il giudizio senza pronunciarsi su di esse.
Quali sono i requisiti legali per dichiarare l’estinzione del giudizio in questo caso?
I requisiti, secondo gli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile, sono due: un atto formale di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e un atto di accettazione di tale rinuncia da parte del controricorrente. La presenza di entrambi permette alla Corte di procedere con la dichiarazione di estinzione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19391 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 19391 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 5607/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Salerno Roma INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n.1073/2021 depositata il 04/10/2021.
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della parte controricorrente;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;
che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia della parte controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 11/07/2025