Estinzione del Giudizio: Come Funziona la Rinuncia in Cassazione
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di arrivare a una sentenza che decida nel merito la controversia. Si tratta di una soluzione spesso dettata da un accordo tra le parti o dalla volontà di porre fine a una lunga e costosa battaglia legale. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questo istituto funzioni in pratica, specialmente nella fase più alta del giudizio.
I Fatti del Caso: Un Contenzioso Arrivato in Cassazione
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Insoddisfatti della decisione, due privati cittadini avevano presentato ricorso per Cassazione. A sua volta, la controparte, una società di servizi finanziari, aveva risposto depositando un controricorso e proponendo anche un ricorso incidentale, con il quale contestava aspetti della sentenza d’appello a lei sfavorevoli.
Il procedimento sembrava destinato a seguire il suo iter ordinario, con la discussione delle rispettive tesi davanti alla Suprema Corte. Tuttavia, il percorso processuale ha subito una svolta decisiva.
La Svolta: La Rinuncia Reciproca delle Parti
Prima che la Corte potesse esaminare il caso, i ricorrenti principali hanno formalizzato la rinuncia al loro ricorso. Simmetricamente, la società controricorrente ha non solo accettato tale rinuncia, ma ha anche rinunciato al proprio controricorso e al ricorso incidentale. Questo scambio di atti ha di fatto azzerato il contenzioso pendente in Cassazione, manifestando la volontà comune di non proseguire oltre.
La Procedura per l’Estinzione del Giudizio per Rinuncia
La legge prevede un meccanismo preciso per gestire queste situazioni. Quando una parte rinuncia al proprio ricorso, l’estinzione del giudizio non è automatica. È necessario che le altre parti costituite, che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del processo, accettino tale rinuncia. In questo caso, l’accettazione è stata esplicita, completando così i requisiti richiesti dalla normativa.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, preso atto delle rinunce e delle reciproche accettazioni, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La motivazione del decreto è prettamente procedurale e si basa sull’applicazione combinata degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile.
Il Collegio ha verificato che la rinuncia presentava tutti i requisiti formali richiesti dalla legge. In particolare, ha richiamato l’articolo 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016 (convertito in legge n. 197 del 2016), il quale stabilisce che, in presenza di una rinuncia rituale, l’estinzione può essere dichiarata con un semplice decreto del Presidente o del collegio. Questa norma ha snellito la procedura, evitando la necessità di un’udienza pubblica.
Un altro punto fondamentale della decisione riguarda le spese legali. Poiché vi è stata l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, la Corte ha stabilito che nulla dovesse essere deciso in merito alle spese. In pratica, ogni parte si è fatta carico dei propri costi legali, una conseguenza tipica quando la chiusura del processo avviene in modo consensuale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questo decreto, pur nella sua brevità, offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che la volontà delle parti è sovrana nel determinare le sorti del processo. Anche davanti alla Corte di Cassazione, le parti mantengono la facoltà di porre fine alla lite, evitando i tempi e i costi di un giudizio completo.
In secondo luogo, evidenzia l’efficacia della procedura semplificata di estinzione del giudizio introdotta nel 2016, che consente una definizione rapida dei ricorsi rinunciati. Infine, chiarisce le conseguenze sulle spese legali: l’accettazione della rinuncia comporta, di norma, che ciascuna parte sostenga le proprie spese, un elemento che può incentivare la ricerca di soluzioni conciliative anche nella fase finale del contenzioso.
Come può terminare un giudizio in Cassazione senza una sentenza sul merito?
Un giudizio in Cassazione può terminare tramite un decreto di estinzione se le parti rinunciano ai rispettivi ricorsi (principale e incidentale) e accettano reciprocamente tali rinunce, come previsto dagli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata?
Nel caso di estinzione per rinuncia al ricorso accettata dalle altre parti costituite, la Corte non emette alcuna pronuncia sulle spese legali. Di conseguenza, ogni parte sostiene i costi che ha affrontato per il giudizio.
Quale atto normativo ha modificato la procedura per dichiarare l’estinzione del giudizio in Cassazione?
La procedura è stata modificata dall’articolo 391 del codice di procedura civile, come novellato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016. Questa modifica consente di dichiarare l’estinzione con un decreto, semplificando e accelerando l’iter.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18997 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 18997 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 29782/2022 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente e ricorrente incidentale-
contro
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n.5798/2022 depositata il 22/09/2022.
lette le rinunce dei ricorrenti al ricorso principale; letta la rinuncia di RAGIONE_SOCIALE al controricorso e al ricorso incidentale e l’accettazione della rinuncia al ricorso principale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e
391 c.p.c.;
che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;
che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia delle parti costituite;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 10/07/2025