Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia Chiude il Contenzioso
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di arrivare a una sentenza sul merito della questione. Ciò accade quando una delle parti, solitamente chi ha iniziato la causa o l’impugnazione, decide di rinunciare alla propria domanda. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come funziona questo meccanismo procedurale, in particolare quando la rinuncia viene accettata dalla controparte.
Il caso: dal ricorso alla rinuncia
La vicenda trae origine da un contenzioso tra una società di distribuzione del gas e un’amministrazione comunale. La società aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello, presentando ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, prima ancora che si tenesse l’udienza per la discussione del caso, la società ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso.
Questo atto unilaterale è stato seguito da una mossa altrettanto importante da parte del Comune, il quale ha formalmente accettato la rinuncia. Tale accettazione si è rivelata un elemento cruciale per la successiva decisione della Corte.
La decisione della Corte di Cassazione: l’estinzione del giudizio
Preso atto della rinuncia della società e della conseguente accettazione del Comune, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio. In pratica, il processo si è interrotto definitivamente.
La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate nel ricorso originario, poiché la volontà delle parti di porre fine alla lite ha prevalso. La decisione si fonda sull’applicazione diretta delle norme del codice di procedura civile che regolano la rinuncia agli atti del giudizio.
Le motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è prettamente di carattere procedurale. La Corte ha verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per una valida rinuncia. Nello specifico, l’articolo 390 del codice di procedura civile stabilisce che la parte può rinunciare al ricorso finché non sia cominciata la relazione all’udienza.
La rinuncia, per produrre l’estinzione del giudizio, deve essere accettata dalle altre parti costituite che abbiano un effettivo interesse alla prosecuzione del processo. In questo caso, il Comune, accettando, ha eliminato ogni ostacolo. Di conseguenza, la Corte ha applicato l’articolo 391, quarto comma, del c.p.c., il quale prevede che in caso di rinuncia accettata, non si debba provvedere alla liquidazione delle spese legali, lasciando presumere che le parti abbiano trovato un accordo separato in merito.
Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua semplicità, evidenzia un aspetto fondamentale della procedura civile: il principio dispositivo, secondo cui le parti sono padrone del processo. La rinuncia accettata è lo strumento che permette loro di porre fine a una controversia in modo consensuale, evitando i tempi e i costi di una decisione giurisdizionale. Per le parti coinvolte, l’estinzione del giudizio significa la chiusura definitiva della lite in quella sede, con la particolarità, in questo caso, che la legge stessa esonera il giudice dal pronunciarsi sulle spese, semplificando ulteriormente l’epilogo della vicenda.
Cosa accade se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se una parte rinuncia al ricorso e la controparte accetta tale rinuncia, il processo si chiude senza una decisione sul merito. La Corte di Cassazione dichiara formalmente l’estinzione del giudizio.
Perché è importante l’accettazione della rinuncia da parte della controparte?
L’accettazione è necessaria perché la controparte potrebbe avere interesse a ottenere una sentenza definitiva che chiarisca la questione a proprio favore. Se la controparte accetta, significa che è d’accordo nel porre fine alla controversia in quel momento.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata?
Secondo l’articolo 391, quarto comma, del codice di procedura civile, citato nell’ordinanza, quando la rinuncia viene accettata, il giudice non si pronuncia sulle spese. Si presume che le parti abbiano raggiunto un accordo privato in merito o che il rinunciante se ne faccia carico, come generalmente previsto, salvo diverso accordo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17574 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17574 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25465/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 218/2021 depositata il 03/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 218 del 3 marzo 2021.
Resiste con controricorso il Comune di Gonzaga.
Considerato che:
Il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
Prima dell’udienza, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte della ricorrente RAGIONE_SOCIALE
Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., accettata dal controricorrente Comune di Gonzaga.
Ex art. 391, quarto comma, c.p.c. non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza