Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9348 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9348 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2786/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME e COGNOME NOME, domiciliati per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrenti –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di LECCE n. 1221/2019 depositata il 07/11/2019.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/04/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno impugnato, con atto affidato a due motivi, la sentenza n. 1221 del 7/11/2019 della Corte d ‘ Appello di Lecce, resa in controversia con NOME COGNOME e NOME COGNOME;
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso;
nell ‘ imminenza dell ‘ adunanza camerale del 3/04/2024 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti;
il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
Considerato che:
dall ‘ atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori, risulta che la rinuncia è stata accettata ritualmente dall ‘ unico controricorrente superstite, NOME COGNOME, e non consta che vi siano altre parti interessate al giudizio di legittimità;
a tanto consegue che deve essere dichiarata l ‘ estinzione del giudizio, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge;
nulla deve essere disposto per le spese di lite di questa fase di legittimità, avendo le parti raggiunto un accordo in tal senso, come risulta dallo stesso atto di rinuncia con accettazione;
quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell ‘ impugnazione o della sua declaratoria d ‘ inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 – 01)
e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
p. q. m.
la Corte dichiara l ‘ estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di