Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21774 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21774 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7725/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA al INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliato digitalmente per legge
– controricorrente –
nonché contro
A.N.P.I. -COMITATO PROVINCIALE DI MILANO, A.N.P.I. -COMITATO PROVINCIALE DI BRESCIA
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA n. 307/2024 depositata il 09/02/2024.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 13/06/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE impugna, con atto affidato a due motivi di ricorso, la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 307 del 5/04/2024, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 279/2020 del 13/02/2020, di condanna della stessa in favore della RAGIONE_SOCIALE a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale al pagamento della somma di € 20.000,00 00 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, oltre alle spese processuali.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso
L’ A.N.P.I. – Comitato Provinciale di Milano e l’ANPI Comitato provinciale di Brescia sono rimasti intimati.
All’adunanza camerale del 13/06/2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e atto di relativa accettazione.
Da tali atti risulta che la rinuncia, e l’accettazione della stessa, sottoscritte rispettivamente dal difensore della ricorrente e dai difensori della controricorrente, sono rituali.
A tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge.
Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, nulla deve disporsi avendo le parti raggiunto un accordo anche in ordine ad esse, come si desume, peraltro, dallo stesso atto di rinuncia e da quello di accettazione e stante comunque l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente (v. art. 391, u.c., c.p.c.) e
non avendo svolto alcuna attività in fase di legittimità i due Comitati provinciali dell’ANPI, di Milano e Brescia .
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 – 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di