Estinzione del Giudizio: La Cassazione Chiarisce, Niente Doppio Contributo in Caso di Rinuncia
Nel complesso mondo della giustizia, l’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui una controversia può concludersi prima di arrivare a una sentenza definitiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante delucidazione su un aspetto economico non trascurabile: il pagamento del doppio contributo unificato. Vediamo come la rinuncia al ricorso possa non solo porre fine a una lite, ma anche evitare costi aggiuntivi per il ricorrente.
Il Caso in Esame: Da un Ricorso in Cassazione a un Accordo tra le Parti
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da una nota società multiservizi contro una sentenza del Tribunale di Venezia. La società contestava una decisione a lei sfavorevole nei confronti di un cittadino. Quest’ultimo, a sua volta, si era costituito in giudizio per difendere le proprie ragioni, presentando un controricorso.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito della questione, si è verificato un colpo di scena processuale: la società ricorrente ha deciso di fare un passo indietro, depositando un atto di rinuncia al ricorso. Tale rinuncia è stata formalmente accettata dalla controparte, la quale ha inoltre acconsentito alla compensazione delle spese legali, ovvero alla condizione che ciascuna parte si facesse carico dei propri costi legali.
La Decisione della Corte: Estinzione del Giudizio e Compensazione delle Spese
Preso atto dell’accordo raggiunto tra le parti, la Corte di Cassazione ha agito in conformità con quanto previsto dal Codice di Procedura Civile. In base all’articolo 391, infatti, quando la parte che ha proposto l’impugnazione vi rinuncia e la controparte accetta, il processo si estingue.
Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio, ponendo fine alla disputa legale. Coerentemente con la richiesta congiunta delle parti, la Corte ha anche disposto la compensazione integrale delle spese processuali. Ma la parte più interessante della decisione riguarda un’altra questione.
Le Motivazioni: Perché l’Estinzione del Giudizio per Rinuncia Esclude il Doppio Contributo
Il punto centrale e di maggior interesse pratico dell’ordinanza riguarda il cosiddetto “raddoppio del contributo unificato”. La legge (art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002) prevede che, in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la parte che l’ha proposta sia tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato già pagato.
La Corte di Cassazione ha chiarito in modo inequivocabile che questa norma non si applica nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia. La motivazione è di natura strettamente giuridica: il raddoppio del contributo ha una natura eccezionale e sanzionatoria. Esso punisce chi ha intrapreso un’azione legale infondata o irrituale, portandola fino alla decisione finale del giudice. L’estinzione per rinuncia, invece, è un esito diverso, spesso frutto di un accordo o di una riconsiderazione, che non rientra nei casi tassativamente previsti dalla legge per l’applicazione della sanzione. Citando precedenti sentenze consolidate, la Corte ha ribadito che l’interpretazione di norme sanzionatorie non può essere estesa oltre i casi specifici indicati dal legislatore.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale per chiunque si trovi ad affrontare un giudizio di impugnazione. La scelta di rinunciare a un ricorso, specialmente se seguita dall’accettazione della controparte, non solo chiude la controversia in modo definitivo ma mette anche al riparo dal rischio di dover sostenere costi aggiuntivi significativi come il raddoppio del contributo unificato. Si tratta di una valutazione strategica importante, che può favorire soluzioni concordate e deflattive del contenzioso, evitando di protrarre una lite fino a un esito che potrebbe rivelarsi doppiamente oneroso.
Cosa accade a un processo se la parte che ha fatto ricorso decide di rinunciarvi?
Se la parte che ha proposto il ricorso vi rinuncia e la controparte accetta tale rinuncia, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio, chiudendo così la causa in via definitiva.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, si deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di estinzione del processo per rinuncia, poiché tale obbligo ha natura sanzionatoria e si applica solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione.
Come vengono gestite le spese legali quando un giudizio si estingue per rinuncia?
Le parti possono accordarsi su come ripartire le spese. Nel caso specifico analizzato, le parti hanno richiesto la ‘compensazione’, ovvero che ciascuna si facesse carico delle proprie spese legali, e la Corte ha accolto questa richiesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16405 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16405 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7075/2016 R.G. proposto da: RANOMEE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA del TRIBUNALE VENEZIA n. 2859/2015 depositata il 08/09/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RANOMEE_SOCIALE (RANOMEE_SOCIALE) ha proposto ricorso in cassazione avverso la decisione del Tribunale di Venezia indicata in epigrafe;
NOME resiste con controricorso.
Considerato che
E’ stata depositata la rinuncia al ricorso, con accettazione del controricorrente, con richiesta di compensazione delle spese.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 12/03/2024.