Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18288 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18288 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12899-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente agli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente a gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 24/2020 della CORTE DI APPELLO di TRIESTE, depositata il 24/01/2020;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni scritte rassegnate dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 4.11.2016 la società RAGIONE_SOCIALE, superficiaria dello stadio cittadino, evocava in giudizio il Comune di Udine innanzi il locale Tribunale, chiedendo accertarsi che le due scritte ‘Dacia Arena’ esistenti sul fronte esterno delle curve dell’impianto sportivo non costituivano insegne pubblicitarie, né insegne di esercizio, ma piuttosto la denominazione commerciale dell’impianto stesso, e dunque erano sottratte all’ambito di applicazione dell’art. 23 del codice della strada e degli artt. 47 e 48 del relativo regolamento di attuazione, nonché inibirsi al Comune convenuto di esercitare turbative e molestie, ovvero di invocare la rimozione delle dette scritte.
Nella resistenza del Comune il Tribunale di Udine, ravvisata la propria giurisdizione, con sentenza n. 845/2018 rigettava la domanda.
Interponevano appello avverso detta decisione, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALE in via principale, ed il Comune di Udine in via incidentale, quest’ultimo eccependo, in particolare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Con la sentenza impugnata, n. 24/2020, la Corte di Appello di Trieste accoglieva l’appello incidentale spiegato dal Comune avverso la
decisione di prime cure, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a favore di quello amministrativo.
Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Udine.
Il PG (n persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME) ha chiesto alla Corte di valutare la possibilità di rimettere la causa alle SSUU o comunque di fissare la pubblica udienza, con riserva di formulare conclusioni sul merito.
In prossimità dell’adunanza camerale, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, debitamente accettato dalla parte controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente, per effetto della rinuncia al ricorso, accettata dalla parte controricorrente, va disposta l’estinzione del presente giudizio di legittimità senza alcuna pronuncia sulle spese (v. art. 391 cpc).
PQM
la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda