Estinzione del Giudizio per Rinuncia: Quando Finire una Causa è la Scelta Migliore
L’estinzione del giudizio per rinuncia è un meccanismo processuale che consente alle parti di porre fine a una controversia legale prima che si giunga a una sentenza definitiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come funziona questo istituto, soprattutto nel grado più alto della giustizia civile. Questo caso dimostra come la volontà concorde delle parti possa portare a una conclusione rapida e tombale del contenzioso, evitando ulteriori lungaggini e costi.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso per cassazione presentato da una società a responsabilità limitata e da due persone fisiche, una delle quali agiva anche in qualità di fideiussore. Il ricorso era diretto contro una società per azioni in liquidazione e mirava a impugnare una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Le parti, quindi, si trovavano di fronte alla Suprema Corte per la risoluzione finale della loro disputa.
Tuttavia, prima che il giudizio entrasse nel vivo, i ricorrenti hanno cambiato strategia. Con un atto depositato poco prima dell’udienza, tramite i loro difensori muniti di procura speciale, hanno formalmente dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio. In altre parole, hanno deciso di non proseguire con l’impugnazione.
La Decisione della Corte: Il Ruolo dell’Accettazione
A seguito della dichiarazione di rinuncia, la parte controricorrente, ovvero la società in liquidazione, ha a sua volta dichiarato di aderire a tale rinuncia. Questo passaggio è cruciale. La legge, infatti, prevede che la rinuncia agli atti del giudizio, per essere efficace, debba essere accettata dalla controparte, se questa ha un interesse alla prosecuzione del processo per ottenere una pronuncia nel merito.
In questo caso, l’adesione della controricorrente ha reso la rinuncia pienamente operativa. La Corte di Cassazione, preso atto della volontà concorde di entrambe le parti di chiudere la causa, non ha potuto fare altro che applicare la normativa di riferimento.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è concisa ma giuridicamente ineccepibile. La Corte si basa principalmente sull’articolo 391 del Codice di Procedura Civile, che disciplina le conseguenze della rinuncia nel giudizio di cassazione. Questa norma stabilisce che, se il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta (quando necessario), il processo si estingue.
La Corte ha verificato che entrambe le dichiarazioni, sia quella di rinuncia sia quella di accettazione, provenivano da difensori muniti di procura speciale, requisito essenziale per la validità di tali atti. Constatata la regolarità formale e la volontà congiunta delle parti di porre fine alla lite, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Un’ulteriore conseguenza, come previsto dalla legge in questi casi, è stata la decisione di non provvedere sulle spese legali (‘nulla per le spese’), lasciando che ogni parte sostenesse i propri costi.
Le Conclusioni
Questa ordinanza evidenzia l’importanza dell’estinzione del giudizio per rinuncia come strumento di deflazione del contenzioso. Permette alle parti di raggiungere un accordo per terminare una causa, risparmiando tempo e risorse che sarebbero state impiegate per arrivare a una sentenza finale. La decisione dimostra come il processo civile non sia solo uno scontro tra avversari, ma anche un sistema che offre vie d’uscita concordate. Per le parti coinvolte, la rinuncia può rappresentare la scelta strategicamente più vantaggiosa, magari a seguito di una transazione o di una rivalutazione dei rischi e dei costi del procedimento. Per il sistema giudiziario, ogni causa che si conclude in questo modo contribuisce ad alleggerire il carico di lavoro delle corti, in particolare quello della Suprema Corte di Cassazione.
Cosa succede se la parte che ha fatto ricorso in Cassazione decide di rinunciare al giudizio?
Se la parte ricorrente deposita un atto di rinuncia, il processo può concludersi. La Corte, verificata la regolarità dell’atto, dichiara l’estinzione del giudizio.
È necessaria l’accettazione della controparte per rendere efficace la rinuncia?
Sì, la controparte (controricorrente) deve accettare la rinuncia. Nel caso esaminato, la parte resistente ha formalmente dichiarato di aderire alla rinuncia, rendendola pienamente efficace.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, chi paga le spese legali?
Come stabilito nell’ordinanza in esame, in caso di estinzione per rinuncia accettata, la Corte dichiara ‘nulla per le spese’. Ciò significa che ciascuna parte si fa carico dei propri costi legali sostenuti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20643 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20643 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1901/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME
(CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1464/2020 depositata il 30/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
La società RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore Sig. NOME COGNOME, nonché personalmente NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultimo in qualità di fideiussore, propongono ricorso per cassazione con atto notificato il 30/12/2020 a RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1464/2020, pubblicata il 01.06.2020. L’intimata società ha notificato controricorso.
Con atto depositato il 27/04/2024 i ricorrenti, tramite i difensori, muniti di procura speciale , hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 390, co. 2, cod.proc.civ.; la parte resistente, rappresentata dai propri legali muniti di procura speciale, in data 29/04/2024 ha dichiarato di aderire alla rinuncia.
Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 29/4/2024.