Estinzione del Giudizio in Cassazione: Gli Effetti della Rinuncia al Ricorso
Quando una controversia legale giunge fino alla Corte di Cassazione, l’esito sembra ormai affidato esclusivamente alla decisione dei giudici. Tuttavia, le parti mantengono la facoltà di porre fine al contenzioso autonomamente. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un accordo tra le parti porti all’estinzione del giudizio anche nella fase più alta del sistema giudiziario, attraverso l’istituto della rinuncia al ricorso. Questa decisione sottolinea l’importanza degli accordi transattivi come strumento efficace per la risoluzione delle liti.
I Fatti di Causa
Una società a responsabilità limitata, già sciolta, aveva impugnato una sentenza del Tribunale di primo grado, la quale era risultata favorevole alla controparte, un privato cittadino. La società aveva quindi presentato ricorso presso la Corte di Cassazione per ottenere la riforma di tale decisione. Durante il procedimento in Cassazione, il privato cittadino, definito “intimato”, non aveva svolto attività difensive né si era costituito formalmente in giudizio.
Prima che la Corte potesse decidere nel merito, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, risolvendo bonariamente la controversia che le vedeva contrapposte. A seguito di tale accordo, la società ricorrente ha formalizzato un atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La controparte, con un atto separato, ha manifestato la propria adesione a tale rinuncia.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
La Corte di Cassazione, ricevuti gli atti di rinuncia e di accettazione, ha proceduto a una verifica formale della loro conformità ai requisiti di legge, in particolare a quanto stabilito dall’articolo 390 del Codice di Procedura Civile. Questo articolo disciplina le modalità con cui una parte può rinunciare al proprio ricorso. Constatata la regolarità degli atti, il Collegio ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state concise e strettamente procedurali. I giudici hanno rilevato che l’atto di rinuncia era stato redatto e notificato nel rispetto delle forme previste dalla legge e che l’accettazione della controparte rendeva definitiva la volontà di porre fine al contenzioso. Un aspetto rilevante della decisione riguarda le spese processuali. La Corte ha specificato che non era necessario prendere alcun provvedimento sulle spese, poiché la parte intimata non si era mai formalmente costituita nel giudizio di Cassazione. In assenza di una difesa attiva, non sorgono spese legali da rimborsare.
Conclusioni
Questa ordinanza evidenzia un principio fondamentale della procedura civile: la volontà delle parti può prevalere sulla prosecuzione del processo. La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, costituisce una causa di estinzione del giudizio che impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito della questione. La decisione offre anche un’importante implicazione pratica: in caso di rinuncia, la condanna alle spese è esclusa se la controparte non ha partecipato attivamente al giudizio di impugnazione. Questo caso riafferma come la transazione e la conseguente rinuncia siano strumenti efficienti per le parti che desiderano chiudere definitivamente una controversia, risparmiando tempo e risorse.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia è formalmente corretta e, ove necessario, accettata dalla controparte, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ciò significa che il processo si conclude senza una decisione sul merito della questione.
Perché la Corte non ha deciso sulle spese legali?
La Corte non ha emesso un provvedimento sulle spese perché la parte contro cui era stato proposto il ricorso (l’intimato) non si era costituita in giudizio. Non avendo svolto attività difensiva, non aveva sostenuto costi legali per quella fase da dover recuperare.
Qual è il presupposto per la rinuncia al ricorso in questo caso specifico?
Il presupposto è stato il raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti. Avendo risolto la controversia in via amichevole, la parte ricorrente non aveva più interesse a far proseguire il giudizio e ha quindi formalizzato la rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33448 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33448 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3652/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE); -ricorrente- contro
COGNOME NOME;
-intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE GROSSETO n. 657/2018, depositata il 6/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE, società sciolta in data 22 dicembre 2006, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 657/2018 del Tribunale di Grosseto, che aveva accolto l’appello di NOME COGNOME.
L’intimato NOME COGNOME non ha proposto difese.
Con atto datato 8 novembre 2023 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo le parti transatto la lite, e di rinunciare al ricorso, rinuncia alla quale ha aderito con atto separato NOME COGNOME.
Il Collegio rileva che l’atto di rinuncia è conforme ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c.; non vi è provvedimento sulle spese non essendosi l’intimato costituito nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione