Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4068 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4068 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23241/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE) e RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), presso il cui studio in INDIRIZZO INDIRIZZO sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), presso il cui studio in INDIRIZZO è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 4158/2021 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il 09.06.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano ricorso, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che, accolta l’impugnazione di NOME COGNOME avverso la sentenza di primo grado, che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione proposta dai COGNOME avverso il decreto con il quale era stata loro ingiunto pagamento di somma di denaro, rigettò l’opposizione, così confermando l’ingiunzione.
NOME resisteva con controricorso.
Il Consigliere delegato di questa Sezione, con provvedimento dell’8/5/2023, propose definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
I ricorrenti, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, hanno chiesto decidersi il ricorso.
Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 17/1/2024.
NOME e NOME COGNOME, con atto del 22/11/2023, hanno rinunciato al ricorso e la rinuncia risulta essere stata accettata dalla controricorrente NOME COGNOME.
La rinuncia determina l’estinzione del giudizio di cassazione e, quindi, l’insussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380bis cod. proc. civ., in quanto essa preclude all’esame del ricorso.
L’accettazione esonera dalla statuizione sulle spese.
Non sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 gennaio