Estinzione del Giudizio in Cassazione: Il Caso della Rinuncia al Ricorso
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di arrivare a una sentenza sul merito della questione. Si tratta di un istituto processuale che trova applicazione quando le parti, per volontà o per inerzia, pongono fine alla controversia. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come questo meccanismo funzioni, in particolare nel caso di rinuncia al ricorso.
I Fatti alla Base del Provvedimento
La vicenda processuale trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Contro tale decisione, erano stati presentati due distinti ricorsi per Cassazione: uno da parte di un ricorrente definito “principale” e un altro da un gruppo di ricorrenti definiti “successivi”. Dall’altra parte del contenzioso si trovava una società, in qualità di “controricorrente”, che si opponeva a entrambe le impugnazioni.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare la fondatezza dei ricorsi, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: sia il ricorrente principale sia i ricorrenti successivi hanno formalmente comunicato la loro intenzione di rinunciare ai rispettivi ricorsi. A fronte di questa decisione, la società controricorrente ha notificato la propria accettazione di tali rinunce.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
La Corte di Cassazione, preso atto della situazione, non è entrata nel merito della controversia, ma si è limitata a verificare la sussistenza dei presupposti per chiudere il processo. Attraverso un decreto, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di Cassazione sia per il ricorso principale che per quello successivo. Questa decisione è stata presa in conformità con precise disposizioni del codice di procedura civile.
Le Motivazioni della Decisione
Il fondamento giuridico della decisione risiede negli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile. L’articolo 390 c.p.c. stabilisce che la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado del processo. L’articolo 391 c.p.c., nella sua versione aggiornata, prevede che se la rinuncia viene accettata dalle altre parti, il giudice dichiara l’estinzione del processo. In questo caso, la Corte ha verificato che le rinunce possedevano tutti i requisiti formali richiesti dalla legge e che erano state regolarmente accettate dalla controparte.
Un aspetto fondamentale della decisione riguarda le spese legali. La Corte ha stabilito che “nulla va statuito sulle spese”. Questo avviene perché l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti implica, di norma, un accordo tra le parti che include anche la gestione dei costi del procedimento, evitando così una condanna alle spese a carico dei rinuncianti.
La scelta di emettere un decreto, anziché una sentenza, è anch’essa prevista dall’articolo 391 c.p.c., che semplifica la procedura di estinzione quando vi è l’accordo delle parti sulla rinuncia.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo decreto evidenzia l’importanza della rinuncia al ricorso come strumento per porre fine a una lite in modo efficiente e concordato. Per le parti, la rinuncia può rappresentare una scelta strategica per evitare i rischi e i costi di un lungo giudizio di legittimità. Per il sistema giudiziario, favorisce la deflazione del contenzioso, permettendo alla Corte di Cassazione di concentrarsi sulle questioni di maggiore rilevanza giuridica.
La chiave di volta, come dimostra il caso in esame, è l’accettazione della controparte, che non solo rende definitiva la rinuncia ma risolve anche la questione delle spese legali, chiudendo ogni aspetto della controversia pendente in quella sede.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se una parte rinuncia al ricorso e le altre parti costituite accettano tale rinuncia, il processo si estingue. La Corte di Cassazione emette un decreto con cui dichiara formalmente l’estinzione del giudizio, senza decidere nel merito della questione.
Perché nel decreto non c’è una decisione sulle spese legali?
La Corte non ha statuito sulle spese perché la legge prevede che, in caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, non si proceda a una condanna alle spese. Si presume che le parti abbiano raggiunto un accordo complessivo per la definizione della lite.
Qual è la base normativa che permette di dichiarare l’estinzione con decreto?
La base normativa è l’articolo 391 del codice di procedura civile. Questa norma, modificata nel tempo per snellire le procedure, consente alla Corte di dichiarare l’estinzione del processo tramite un decreto anziché una sentenza quando sono soddisfatti i requisiti della rinuncia e della relativa accettazione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22516 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 22516 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 04/08/2025
DECRETO
sui ricorsi iscritti al n. 9585/2024 R.G. proposti rispettivamente da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente principale- e da:
COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenti successivi- contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato LCA RAGIONE_SOCIALE LEGALE ( -) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n.450/2024 depositata il 14/02/2024.
letta la rinuncia ai rispettivi ricorsi del ricorrente principale e delle ricorrenti successive e le accettazioni delle controricorrenti;
ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;
che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione dell e rinunce da parte delle controricorrenti;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione sia sul ricorso principale che su quello successivo.
Così deciso in Roma, il 04/08/2025.