Estinzione del Giudizio: Cosa Succede se Non Rispondi alla Proposta della Cassazione?
L’esito di un processo non è sempre una sentenza che stabilisce chi ha torto e chi ha ragione. A volte, il procedimento può concludersi prima, con una declaratoria di estinzione del giudizio. Questo accade quando si verificano determinate condizioni previste dalla legge, spesso legate all’inattività delle parti. Una recente decisione della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come l’inerzia del ricorrente possa portare a questa conclusione, soprattutto nell’ambito del rito semplificato previsto dall’art. 380-bis del codice di procedura civile.
I Fatti del Caso: un Ricorso Contro la Capitale
Un cittadino aveva impugnato davanti alla Corte di Cassazione una sentenza del Tribunale di Roma sfavorevole, emessa in una controversia contro l’amministrazione comunale della capitale. Il ricorso era stato regolarmente iscritto e assegnato alla sezione competente per la trattazione.
La Proposta della Corte e l’Inerzia del Ricorrente
Seguendo le procedure, la Corte ha formulato una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. Si tratta di un meccanismo che mira a velocizzare i tempi della giustizia, suggerendo alle parti una possibile soluzione della controversia basata su orientamenti giurisprudenziali consolidati. Questa proposta è stata comunicata a entrambe le parti del processo.
La legge, in questi casi, stabilisce un termine preciso: la parte ricorrente ha quaranta giorni di tempo dalla comunicazione per manifestare il proprio interesse a proseguire, chiedendo che la Corte si pronunci con una decisione formale. Nel caso in esame, questo termine è trascorso senza che il ricorrente facesse pervenire alcuna richiesta.
La Decisione della Cassazione: l’Inevitabile Estinzione del Giudizio
Di fronte al silenzio del ricorrente, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare la normativa vigente. Il decreto emesso ha sancito la chiusura definitiva del procedimento.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la propria decisione sull’interpretazione dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce una presunzione legale: la mancata richiesta di decisione entro il termine di quaranta giorni equivale a una rinuncia al ricorso. Il silenzio del ricorrente viene interpretato dalla legge come una perdita di interesse alla prosecuzione della causa.
Di conseguenza, trovando applicazione l’art. 391 c.p.c., la Corte ha dovuto dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione. Inoltre, non avendo la parte intimata (l’amministrazione comunale) svolto alcuna attività difensiva, non è stata emessa alcuna statuizione sulle spese legali.
Le Conclusioni
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la necessità di vigilanza e diligenza da parte di chi avvia un’azione legale. I termini processuali non sono mere formalità, ma elementi essenziali che garantiscono la certezza del diritto e la ragionevole durata dei processi. L’istituto della proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. è uno strumento deflattivo importante, ma richiede una risposta attiva da parte del ricorrente che intenda insistere nella propria impugnazione. L’inerzia, come dimostra questo caso, viene sanzionata con la più drastica delle conseguenze procedurali: l’estinzione del giudizio.
Cosa succede se il ricorrente non chiede la decisione dopo la proposta di definizione della Corte di Cassazione?
In base all’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., il ricorso si intende rinunciato e, di conseguenza, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Qual è il termine per chiedere la decisione del ricorso dopo aver ricevuto la proposta della Corte?
Il termine previsto dalla legge è di quaranta giorni, che decorrono dalla comunicazione della proposta di definizione alle parti.
Perché nel decreto non si è provveduto sulle spese legali?
Non è stata presa alcuna decisione sulle spese perché la parte intimata, ovvero l’amministrazione comunale, non ha svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di cassazione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19451 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 19451 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 1325/2025 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME.
– ricorrente –
Contro
ROMA CAPITALE.
– intimata – avverso la sentenza n. 10520/2024 emessa dal Tribunale di Roma il 20/06/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c .p.c.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 09/07/2025