Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7038 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7038 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
DECRETO
estinzione ex art. 380
bis c.p.c.
estinzione ex art. 380
bis c.p.c.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 25/02/2026 CC
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – COGNOME.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 9935-2025 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE).
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso il decreto estintivo ex art. 380 bis c.p.c. emesso dalla Corte di Cassazione in data 22/04/2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2026 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Sostiene la parte ricorrente che:
in data 18/02/2025 le era stata notificata proposta di definizione del giudizio ex art 380 bis c.p.c, con cui era stato concesso termine di giorni 40 al fine della manifestazione della sua volontà in merito alla proposta delineata, ovvero alla volontà di chiedere la decisione della controversia;
in data 26/03/2025 aveva depositato sul relativo fascicolo telematico del procedimento cassazione (RG n. 4230/2021) ‘ Note di riscontro alla proposta 380 bis c.p.c.’ nella quale RAGIONE_SOCIALE, ribadendo di aver già dimostrato la propria legittimazione attiva e fornendo ulteriore riprova della stessa, chiedeva alla ‘Ill.ma Corte di esprimere parere in merito alla possibilità di superare l’eccezione inerente la presunta carenza di legittimazione della ricorrente, anche alla luce di tutto quan to prodotto’ e proponeva due alternative, a seconda del preventivo parere della Corte: ‘In caso resti ferma l’opinione espressa nella proposta, il giudizio potrà ritenersi rinunciato a far data dal deposito dell’odierna istanza, con adesione alla proposta della Suprema Corte; Diversamente, ove si ritenga che alla luce di quanto sopra possa essere, in sede di decisione, superata la presunta carenza di legittimazione, la presente dovrà considerarsi quale richiesta formale di decisione della controversia’ ;
-nonostante l’istanza correttamente depositata, in data 23/04/2025 veniva emesso decreto nel quale la Suprema C orte dichiarava l’estinzione del giudizio;
risultava dunque evidente che la Corte avesse errato nell’emissione del provvedimento, stabilendo che non era stata depositata nel termine indicato alcuna istanza;
-risultava dunque evidente l’errore materiale in cui era incorsa la Corte, la quale ad ogni modo non aveva fornito alcuna ‘ motivazione/parere ‘ in merito alla possibilità di superamento della presunta carenza di legittimazione, alla luce di quanto prodotto nei precedenti gradi di giudizio ed alla luce della dichiarazione di cessione depositata;
Tanto premesso, la RAGIONE_SOCIALE chiedeva pertanto volersi emettere provvedimento di correzione, precisando che aveva provveduto al deposito nei termini dell’istanza e volersi fornire parere in merito alla possibilità di superare la presunta carenza di legittimazione e per l’effetto volersi confermare l’estinzione (in caso di manifesta insuperabilità del suddetto motivo) ovvero (in caso di ravvisata possibilità di superamento del predetto motivo di censura alla luce della documentazione allegata) volersi revocare il decreto emesso e rinviare in decisione il ricorso già presentato.
Nel procedimento di correzione di errore materiale così incardinato la RAGIONE_SOCIALE, intimata, non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo chiarito che non possono sorgere dubbi sul fatto che l ‘ istanza di correzione di errore materiale possa attingere anche il decreto di estinzione ex art 380 bis c.p.c., stante l’espresso tenore letterale del disposto normativo di cui all’art. 391bis c.p.c.
Sul punto si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, statuendo che ‘ il provvedimento che dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione in esito a proposta di definizione accelerata assume la forma del decreto – ancorché non esplicitata dall’art. 380-bis c.p.c., il cui secondo comma fa rinvio, però, all’art. 391 c.p.c. – ed è soggetto al procedimento di correzione di errore materiale, poiché a tale decreto fa espresso riferimento l’art. 391-bis c.p.c. ‘ (così, Cass. n. 32770/2024).
Tuttavia, nel caso in esame l ‘ istanza di correzione deve essere dichiarata inammissibile. E ciò perché non vi è alcun errore materiale da correggere.
In realtà, è la stessa parte istante che nel suo ricorso ammette che non vi è stato errore materiale nel decreto estintivo. Deduce infatti la stessa società ricorrente che aveva depositato non già una istanza di fissazione dell ‘ udienza per la decisione in opposizione alla proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c., quanto piuttosto una ‘nota’ con la quale si chiedeva un ‘parere’ alla Corte di Cassazione in ordine al profilo della sua legittimazione attiva e, solo in caso di delibazione positiva sulla sua legittimazione attiva, si chiedeva, in realtà, da parte dell ‘ odierna società
istante la fissazione dell ‘ adunanza per la decisione della causa, in contrapposizione alla proposta di definizione anticipata della stessa.
Si tratta, con tutta evidenza, di una richiesta irrituale ed inammissibile cui correttamente il Presidente di Sezione ha replicato con il decreto estintivo in assenza di una vera e propria istanza di decisione formulata ai sensi dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
Sul punto giova anche ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che, sempre in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la relativa istanza, pur potendo essere contenuta in un atto avente anche altre finalità, deve necessariamente contenere una richiesta di decisione del merito cassatorio, nonostante la presenza di una proposta di definizione accelerata, non potendo la richiesta ritenersi implicita nell’impulso sotteso ad un diverso atto, attesa la differente finalità dello stesso (Cass. n. 8001/2025).
In assenza dell’indicazione di un errore materiale da correggere la relativa istanza di correzione deve essere dunque dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l ‘ istanza di correzione. Così deciso in Roma, il 25.2.2026
Il Presidente NOME COGNOME