Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14800 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 19422/2022 R.G. proposto da:
COCILOVO NOME , domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME
avverso l ‘ordinanza n. cron. 2874/2022 del Tribunale di Avellino nel proc. N. 16/2021 R.G., depositata in data 1.6.2022;
udita la relazione sulla causa svolta nella adunanza camerale del 20 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di pignoramento presso terzi notificato il 4.5.2018, la RAGIONE_SOCIALE in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 543/2017 del Tribunale di Benevento, promosse, in danno di NOME COGNOME un’azione esecutiva per il pagamento dell’importo di € 58.259,25. Tra i terzi pignorati figurava anche NOME COGNOME sul presupposto che egli fosse a sua volta debitore del COGNOME, in virtù del contratto di compravendita del 15.9.2016, in relazione al saldo del prezzo di acqui sto di una porzione di terreno, dell’importo di € 160.000,00, da pagarsi entro il 30.9.2020. Il COGNOME rese dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c., precisando che, alla data del pignoramento, nulla era più da lui dovuto al COGNOME. Il creditore procedente chiese quindi procedersi all’accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. Nel corso del procedimento, il COGNOME dedusse che tutti i rapporti di dare-avere intercorsi con il COGNOME erano stati definiti, oltre un anno prima della notifica del l’atto di pignoramento, giusta scrittura privata recante ricognizione di intervenuta compensazione, registrata. Tuttavia, il giudice dell’esecuzione , con ordinanza del 5.11.2019, accertò la sussistenza di un credito di € 160.000,00 vantato dal COGNOME nei confronti del COGNOME e lo assegnò al creditore procedente, sino alla concorrenza della somma di € 58.259,25. Avverso tale ordinanza, il COGNOME pr opose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Rigettata l’istanza di
sospensione, il g.e. concesse il termine di giorni sessanta per la introduzione del giudizio di merito, che venne avviato dal Cocilovo (che aveva frattanto proposto reclamo, anch’esso rigettato) con citazione del 28.12.2020 . Si costituì la RAGIONE_SOCIALE che dedusse quanto segue: ‘ … ai sensi dell’art. 618 cpc, comma 2, i termini a comparire di cui all’art. 163 bis cpc sono ridotti alla metà e, pertanto, il temine per la costituzione del convenuto, anche ai sensi dell’art. 166 cpc doveva essere indicato in dieci giorni prima della data di citazione . L’attore opponente, con citazione notificata il 04/01/2021 (65 giorni prima) ha convenuto in giudizio la San Immobiliare per l’udienza del 10/03/2021 con invito a costituirsi venti giorni prima: senza tener conto che, ai sensi degli artt. 618 e 166 cpc anche il termine per la costituzione del convenuto doveva essere ridotto alla metà ‘; concluse instando ‘preliminarmente ed in rito per la dichiarazione di improcedibilità del giudizio di merito dell’opposizi one agli atti esecutivi per il mancato rispetto dei termini a comparire o per la costituzione dei convenuti. Subordinatamente e nel merito per il rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi e di ogni avversa domanda e richiesta anche istruttoria, con vitt oria di spese … ‘. Il COGNOME rimase contumace. Venne dunque celebrata, in forma di trattazione scritta, in data 11.3.2021, la prima udienza di comparizione, all’esito della quale il giudice, ritenendo che il giudizio fosse ‘di competenza’ del g.e., rimise gli atti al Presidente del Tribunale affinché provvedesse a riassegnare il fascicolo. Il Presidente, però, ne confermò l’assegnazione al giudice originariamente designato, il quale, pertanto, con decreto del 3.5.2021, così provvide: ‘ letto il provvedimento che precede, ritenuto di dover fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini di costituzione del convenuto; P.Q.M. Rinvia all’udienza del
N. 19422/22 R.G.
7.10.2021 ‘. Dopo un rinvio d’ufficio, fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 1.6.2022 il giudizio venne dichiarato estinto. Osservò il Tribunale in primo luogo che il giudizio di merito della opposizione agli atti esecutivi si propon e con citazione e che i termini di cui all’art. 163 bis c.p.c. sono ridotti alla metà; che l’opponente aveva invitato i convenuti a costituirsi nel termine di almeno venti (e non dieci) giorni prima della prima udienza; che, benché tale vizio non avesse determinato la nullità della citazione, l’opponente non aveva comunque assegnato termini dimidiati, sicché la citazione avrebbe dovuto essere notificata nel rispetto dell’ordinario termine a comparire, stabilito dall’art. 163 -bis c.p.c. Ha dunque concluso il Tribunale irpino che se tanto era avvenuto con riferimento al creditore procedente, e cioè alla RAGIONE_SOCIALE, non altrettanto poteva dirsi per il debitore esecutato, rimasto contumace; pertanto, ha rilevato che ‘ a fronte della concessione di un nuovo termine per la costituzione del convenuto, disposto con ordinanza del 3.5.2021, non è stata rinnovata la citazione nei suoi confronti; ne deriva l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307 c.p.c. comma 3 ‘.
Avverso detta ordinanza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, cui resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME non ha svolto difese. Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 307 e 164 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost. Rileva il ricorrente che, ai sensi del l’art. 164, comma 2, c.p.c., se il convenuto non si costituisce in giudizio, il
giudice rileva la nullità della citazione, derivante dalla mancata osservanza dei termini a comparire, e ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio; se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ai sensi dell’art. 307, comma 3, c.p.c. Pertanto, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale di Avellino, la fattispecie estintiva non è attivata dalla circostanza che la citazione sia nulla per mancata osservanza dei termini a comparire, o qualora l’attore non provveda spontaneamente a notificarne una nuova nel rispetto di detti termini, ma dall’esp licito rilievo officioso del vizio da parte del giudice, dalla assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione dell’atto e dalla inerzia dell’attore il quale non provveda, entro il termine assegnatogli, al compimento del l’incombente di cui è stato onerato.
1.2 -Il suddetto motivo è con ogni evidenza fondato.
Assodato il mancato rispetto del termine a comparire, da parte dell’opponente NOME COGNOME nei soli confronti del debitore esecutato NOME COGNOME dalla mancata rinnovazione della citazione dello stesso, per l’udienza del 7.10.2021 (poi rinviata d’ufficio) il Tribunale ha fatto discendere l’inerzia che, a norma dell’art. 307, comma 3, c.p.c., determina l’estinzione del giudizio.
In realtà, come bene argomenta il ricorrente, nell ‘ipotesi in cui l’attore manchi di rispettare il termine a comparire ex art. 163bis c.p.c. e il convenuto non si costituisca , l’art. 164 , comma 2, c.p.c., prevede che il giudice dichiari la nullità della citazione, con assegnazione di un termine perentorio per provvedere, elasso il quale può (solo e finalmente , in forza del rinvio all’art. 307, comma 3, c.p.c. ) dichiararsi l’estinzione del giudizio.
È dunque evidente che, poiché la citazione introduttiva del giudizio di merito non risulta essere mai stata dichiarata nulla dal giudice irpino, sicché questi non ha mai assegnato alcun termine per la sua rinnovazione, l’ordinanza che ha pronunciato l’estinzione del giudizio non può che reputarsi erronea, perché resa al di fuori dello schema legale ed anzi in sua chiara violazione.
2.1 -Il secondo e il terzo motivo (con cui, rispettivamente, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 307, 157, 164 c.p.c., e 111 Cost., nonché la violazione degli artt. 101 c.p.c. e 111 Cost., con conseguente nullità del procedimento e della sentenza) restano conseguentemente assorbiti.
3.1 In definitiva, è accolto il primo motivo, mentre restano assorbiti i restanti; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, che si atterrà ai suddetti principi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti; cassa in relazione e rinvia al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno