Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17543 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17543 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30873/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE CHIETI, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE LANCIANO RAGIONE_SOCIALEVASTO RAGIONE_SOCIALECHIETI, in persona del Direttore, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, (p.e.c. ), elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’ appello di L’Aquila n. 1426/2021, pubblicata in data 27 settembre 2021 e notificata in data 4 ottobre 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMENOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 446/2017, ha parzialmente accolto la domanda proposta dagli RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, condannando quest’ultima al pagamento, in favore della attrice, della somma di euro 54.041,51, oltre accessori, a titolo di residuo credito derivante dalle fatture emesse, nel corso dell’annualità 2011, per le rette inerenti l’attività di assistenza sanitaria prestata in regime di convenzione.
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, succeduta agli RAGIONE_SOCIALE, ha proposto gravame dinanzi RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di L’Aquila, che, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha condannato l’appellata al pagamento dell’ulteriore somma (in aggiunta a quanto già riconosciuto dal giudice di primo grado) di euro 32.047,00, oltre interessi, confermando per il resto la sentenza di primo grado.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza d’appello, sulla base di cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE Lanciano RAGIONE_SOCIALEVastoRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste
mediante controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un motivo.
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso al ricorso incidentale.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente e la controricorrente hanno depositato atto di rinuncia congiunto al ricorso principale ed a quello incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le intervenute rinunce esimono il Collegio dallo scrutinio dei motivi del ricorso principale e di quello incidentale.
A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, in conformità a quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 -2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020; Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 12 marzo 2024
IL PRESIDENTE NOME COGNOME