Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30545 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30545 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8368/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
ING BANK RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n. 1417/2021 depositata il 16/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
…………………………
Rilevato che:
-il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1417/2021, pubblicata il 16/2021, ha respinto la domanda di NOME COGNOME nei confronti della convenuta RAGIONE_SOCIALE volta a sentire accertare l’inadempimento della stessa all’obbligo di riscontrare l’istanza di accesso ai dati personali inoltratagli nel 2019, rilevando che l’attore non aveva assolto all’onere della prova su di lui gravante, considerata la contestazione della legittimazione passiva, di dimostrare che la RAGIONE_SOCIALE fosse titolare o responsabile del trattamento dei dati personali del ricorrente;
-avverso la suddetta pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 29/3/2021, affidato a tre motivi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (che ha depositato procura speciale);
-in data 6/9/23, prima dell’adunanza camerale del 27 ottobre 2023, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso (rinuncia datata 4/5/2021, sottoscritta dalla parte e dal difensore, in cui si dà atto che la rinuncia consegue ad accordo transattivo tra le parti);
Ritenuto che:
-in via preliminare, preso atto della rinuncia al ricorso, va dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c.;
-non deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la “ratio” dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità
di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015; Cass. 25485/2018);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 d à atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre