Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19450 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 19450 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 25431/2019 R.G. proposto da:
COGNOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (RNLDVD77C16E379V)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n.142/2019 depositata il 24/01/2019
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto che non può tenersi conto della richiesta di decisione depositata solo in data 24 giugno 2025, e cioè tardivamente rispetto al termine di cui sopra che veniva a scadere il 23 giugno 2025;
Ritenuto che in tal caso, analogamente a quanto precisato da Cass. S.U. n. 1498 6/2025, per l’ipotesi di richiesta di decisione avanzata senza una nuova procura speciale, nei caso in cui si applica il testo dell’art. 380 bis c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche del d.lgs n. 164 del 2024, in assenza di una tempestiva istanza di decisione, l’estinzione deve essere pronunciata ai sensi dell’art. 391, comma primo, c.p.c., con possibilità di proporre istanza ai sensi dell’art. 391, comma terzo, c.p.c. per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata, anche in ordine alla verifica della tempestività dell’istanza de qua;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 01/07/2025