Estinzione del Giudizio in Cassazione: Il Silenzio che Costa Caro
L’estinzione del giudizio è un istituto processuale che pone fine a una causa senza una decisione nel merito. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come l’inerzia di una parte possa portare a questa conclusione, in particolare nel contesto del rito semplificato previsto dall’art. 380-bis del codice di procedura civile. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le dinamiche e le conseguenze della rinuncia tacita al ricorso.
Il Contesto del Caso: Un Ricorso e una Proposta di Definizione
Una società a responsabilità limitata aveva presentato un ricorso per cassazione contro una Prefettura. Durante il procedimento, in applicazione della procedura semplificata, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. Questa proposta è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte nel processo.
La norma prevede che, una volta ricevuta tale comunicazione, la parte ricorrente abbia un termine perentorio di quaranta giorni per manifestare il proprio dissenso e chiedere che la Corte si pronunci comunque sul ricorso. In questo specifico caso, la società ricorrente non ha compiuto alcuna azione entro il termine stabilito.
La Disciplina dell’Art. 380-bis c.p.c. e l’Estinzione del Giudizio
L’articolo 380-bis del codice di procedura civile è stato introdotto per accelerare e semplificare i procedimenti davanti alla Corte di Cassazione. Esso prevede che, in determinati casi, il relatore possa formulare una proposta su come definire il ricorso.
Il secondo comma di tale articolo è cruciale: stabilisce che se la parte ricorrente, entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, non deposita un’istanza con cui chiede la decisione, il ricorso si intende rinunciato. Si tratta di una presunzione legale di rinuncia, una sorta di ‘silenzio-assenso’ che porta direttamente all’estinzione del giudizio.
Le Conseguenze Pratiche della Rinuncia Tacita
La conseguenza diretta della rinuncia, anche se tacita, è la chiusura del processo. La Corte, preso atto del decorso del termine senza alcuna istanza da parte del ricorrente, non può fare altro che applicare la legge e dichiarare estinto il giudizio, come previsto dall’art. 391 c.p.c.
Un altro aspetto rilevante riguarda le spese legali. Nel decreto in esame, la Corte non ha disposto nulla in merito alle spese. La ragione è semplice: la parte intimata (la Prefettura) non si era costituita in giudizio e non aveva svolto alcuna attività difensiva. Pertanto, non vi erano spese da rimborsare.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni del decreto sono lineari e si fondano su una stretta applicazione della normativa processuale. La Corte ha verificato due elementi fattuali:
1. La regolare comunicazione della proposta di definizione del giudizio a tutte le parti.
2. Il decorso del termine di quaranta giorni senza che la parte ricorrente abbia depositato un’istanza per la prosecuzione del giudizio.
A fronte di questi presupposti, la Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse intendersi rinunciato per presunzione di legge. Di conseguenza, ha applicato l’art. 391 c.p.c., che impone di dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione in caso di rinuncia. La decisione è quindi un automatismo processuale che scatta al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, senza lasciare margini di discrezionalità al giudice.
Le Conclusioni
Questo provvedimento evidenzia l’importanza cruciale di monitorare attentamente i termini processuali, specialmente nel giudizio di Cassazione. La procedura semplificata dell’art. 380-bis c.p.c., pur essendo finalizzata all’efficienza, introduce un meccanismo di rinuncia tacita che può avere conseguenze definitive. Il silenzio della parte ricorrente viene interpretato dalla legge come una volontà di abbandonare l’impugnazione, con la conseguente estinzione del giudizio e l’impossibilità di ottenere una decisione nel merito dalla Suprema Corte. Per le parti e i loro difensori, è un monito a mantenere sempre alta l’attenzione su ogni comunicazione proveniente dalla cancelleria.
Cosa succede se la parte che ha fatto ricorso in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio?
Secondo l’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, se la parte ricorrente non deposita un’istanza per la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si considera rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Perché in questo caso non è stata prevista una condanna al pagamento delle spese legali?
La Corte non ha statuito sulle spese perché la parte intimata (la Prefettura) non ha svolto alcuna attività difensiva nel corso del giudizio. Non essendoci costi sostenuti dalla controparte, non vi era alcun importo da rimborsare.
Qual è l’effetto principale della dichiarazione di estinzione del giudizio?
L’effetto principale è la chiusura definitiva del processo di cassazione senza che la Corte si pronunci sul merito del ricorso. La sentenza impugnata diventa quindi definitiva, a meno che non sia stata già eseguita.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20081 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 20081 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 18/07/2025
(artt. 380bis e 391 c.p.c.)
IL CONSIGLIERE DELEGATO
Visti gli atti del procedimento n. 27004 /2024 R.G., relativo al ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE difeso come in atti
contro
PREFETTURA CATANIA, intimata;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380bis , secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;
manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.
Roma, 08.07.2025