Estinzione del Giudizio in Cassazione: Cosa Succede se Non si Chiede la Decisione
Il rispetto dei termini procedurali è un pilastro fondamentale del sistema giudiziario. Una recente decisione della Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza di queste scadenze, chiarendo le gravi conseguenze di una mancata attivazione da parte del ricorrente. Il caso in esame ha portato a una declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di una rinuncia tacita, un concetto chiave per comprendere le dinamiche del processo civile.
Il Contesto del Ricorso e la Proposta di Definizione
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da due privati cittadini contro una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorso era diretto nei confronti di una società di capital services. Una volta giunto in Cassazione, in conformità con l’articolo 380-bis del codice di procedura civile, è stata formulata una proposta per una definizione accelerata del giudizio. Questa proposta è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte nel processo, inclusi i ricorrenti e i loro difensori.
La Mancata Richiesta di Decisione e le Sue Conseguenze
Il meccanismo previsto dall’art. 380-bis c.p.c. è pensato per snellire il carico di lavoro della Suprema Corte. Tuttavia, esso impone alle parti un onere di diligenza. Nel caso specifico, i ricorrenti, una volta ricevuta la comunicazione della proposta, avevano a disposizione un termine di quaranta giorni per chiedere che la Corte procedesse comunque alla decisione del ricorso in udienza. Questo passaggio è cruciale: manifesta la volontà di proseguire nel giudizio nonostante la proposta.
La Decisione della Corte: Dichiarazione di Estinzione del Giudizio
Trascorsi i quaranta giorni senza che i ricorrenti presentassero alcuna istanza, la Corte di Cassazione ha applicato rigorosamente la normativa. La legge, infatti, interpreta tale silenzio come una rinuncia implicita al ricorso. Di conseguenza, il Collegio non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione, come previsto dall’articolo 391 del codice di procedura civile.
La Condanna alle Spese Legali
L’estinzione del processo per rinuncia, anche se tacita, non esime la parte rinunciante dalle proprie responsabilità economiche. In applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali in favore della società controricorrente. La Corte ha liquidato tali spese in 8.000,00 euro per compensi, oltre a spese forfettarie del 15%, 200,00 euro per esborsi e accessori di legge.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni alla base del decreto sono lineari e si fondano su una precisa interpretazione della legge processuale. La Corte ha semplicemente constatato il decorso del termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione. L’inerzia della parte ricorrente è stata qualificata, per presunzione di legge, come una rinuncia all’impugnazione. La norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. non lascia spazio a interpretazioni discrezionali: il ricorso deve intendersi rinunciato. Da questa premessa discende inevitabilmente la declaratoria di estinzione del giudizio, che chiude definitivamente il procedimento senza una pronuncia sul merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa decisione sottolinea un’importante lezione per chiunque intraprenda un percorso giudiziario, specialmente in sede di legittimità. La procedura civile è scandita da termini e oneri che non possono essere ignorati. La mancata risposta a una comunicazione della Corte, come la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., non è un atto neutro, ma un comportamento processuale con effetti giuridici precisi e potenzialmente molto negativi. L’estinzione del giudizio non solo vanifica gli sforzi e i costi sostenuti fino a quel momento, ma comporta anche l’obbligo di risarcire le spese legali della controparte. È quindi essenziale una gestione attenta e tempestiva di ogni fase del processo, in stretta collaborazione con il proprio legale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio?
La Corte ha dichiarato l’estinzione perché i ricorrenti, dopo aver ricevuto la proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., non hanno chiesto la decisione del ricorso entro il termine di quaranta giorni.
Cosa significa che il ricorso si intende ‘rinunciato’ ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.?
Significa che la legge presume, in modo assoluto, che il silenzio della parte ricorrente dopo la proposta di definizione equivalga a una sua volontà di abbandonare il ricorso. Si tratta di una ‘rinuncia tacita’ o ‘presunta’.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia tacita?
Le spese legali sono a carico della parte che ha rinunciato al ricorso, in questo caso i ricorrenti. In base al principio della soccombenza, essi sono stati condannati a pagare le spese sostenute dalla parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21188 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 21188 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 24/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 3678/2025 R.G. proposto da: COGNOME NOME COGNOME elettivamente domiciliati in CATANIA DOM INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n.1187/2024 depositata il 10/7/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE
Roma, 23/7/2025