Estinzione del Giudizio per Mancata Risposta: Analisi del Decreto della Cassazione
Il processo civile, specialmente nel suo grado più alto dinanzi alla Corte di Cassazione, è scandito da termini e procedure rigorose. Un recente decreto ci offre l’occasione per analizzare le conseguenze dell’inattività di una parte processuale, in particolare riguardo alla proposta di definizione agevolata del giudizio. Il caso in esame dimostra come il silenzio possa assumere un significato giuridico preciso, portando all’estinzione del giudizio e alla condanna alle spese. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi applicati.
I Fatti di Causa
La controversia trae origine da un ricorso per cassazione presentato da una parte (la ricorrente) contro una decisione precedente. Nel corso del procedimento, conformemente a quanto previsto dall’articolo 380-bis del Codice di Procedura Civile, è stata formulata una proposta per la definizione del giudizio, regolarmente comunicata a tutte le parti costituite.
Tale procedura mira a deflazionare il carico della Suprema Corte, offrendo una possibile via di risoluzione più rapida. Tuttavia, dalla data di comunicazione della proposta, è decorso il termine di quaranta giorni senza che la parte ricorrente manifestasse la volontà di proseguire il giudizio chiedendo una decisione sul ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto del decorso del termine, il Consigliere Delegato ha applicato la normativa di riferimento, giungendo a una conclusione inevitabile. La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione e, di conseguenza, ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente. Le spese sono state liquidate in Euro 2.000,00 per compensi, oltre a un rimborso forfettario del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Le Motivazioni e l’Estinzione del Giudizio
La decisione si fonda su una precisa disposizione procedurale. L’articolo 380-bis, secondo comma, del Codice di Procedura Civile, stabilisce una presunzione di rinuncia al ricorso. Se la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di definizione, non presenta un’istanza per la decisione del ricorso entro il termine perentorio di quaranta giorni, il suo silenzio viene interpretato dalla legge come una rinuncia tacita.
Questa rinuncia produce l’effetto di estinguere il processo, come previsto dall’articolo 391 del medesimo codice. L’estinzione del giudizio non è quindi una sanzione, ma la conseguenza automatica di un comportamento omissivo che la legge qualifica come abdicativo del diritto a ottenere una pronuncia nel merito.
Anche la decisione sulle spese processuali segue una regola precisa. L’articolo 391, secondo comma, c.p.c., impone di provvedere sulle spese anche in caso di estinzione. In applicazione del principio di causalità, la parte la cui inattività ha causato la chiusura anticipata del processo è tenuta a rimborsare le spese sostenute dalla controparte.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questo decreto ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto: nel processo, il silenzio non è mai neutro. La mancata osservanza dei termini procedurali, anche quelli che possono sembrare meno critici come la risposta a una proposta definitoria, può avere conseguenze drastiche e definitive. Per gli avvocati e le parti, ciò significa monitorare costantemente le scadenze e compiere scelte consapevoli. Ignorare una comunicazione della Corte non solo preclude la possibilità di ottenere una decisione sul merito del proprio ricorso, ma comporta anche l’onere economico della condanna alle spese, rendendo l’esito del giudizio doppiamente sfavorevole.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione?
Se la parte ricorrente non chiede una decisione sul ricorso entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende per legge rinunciato e, di conseguenza, il giudizio viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia tacita?
In base al provvedimento esaminato e all’art. 391 c.p.c., la parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, viene condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla parte controricorrente.
Qual è il fondamento normativo per la dichiarazione di estinzione in questo caso?
Il fondamento si trova negli articoli 380-bis, secondo comma, e 391 del Codice di Procedura Civile. Queste norme stabiliscono che la mancata richiesta di una decisione entro il termine equivale a una rinuncia che porta all’estinzione del giudizio.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19445 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 19445 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
(artt. 380bis e 391 c.p.c.)
IL CONSIGLIERE DELEGATO
Visti gli atti del procedimento n. 3528/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:
COGNOME NOME + 1, difesi come in atti;
contro
NOMECOGNOME difeso come in atti (controricorrente);
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380bis , secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.
Roma, 08/07/2025.