Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33672 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 33672 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per regolamento di competenza a istanza di parte iscritto al numero NUMERO_DOCUMENTO del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2025, promosso
da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO (C.F.: P_IVA), in persona del l’amministratore, legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-resistente-
sull’istanza avanzata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 391, terzo comma, c.p.c., di fissazione di udienza a seguito del decreto di estinzione n. 26036/2025, pubblicato in data 24 settembre 2025, con riguardo al giudizio di regolamento di competenza promosso avverso ordinanza del Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE,
OPPOSIZIONE
Ud. 16/12/2025 P.U.
R.G. n. 12537/2025
Rep.
emessa nel procedimento civile iscritto al n. 115/2025 del R.G. (n. cronol. 5719/2025), in data 15 maggio 2025; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 16 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME; udito il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conferma del provvedi- mento di estinzione.
Fatti di causa
Nel corso di un giudizio di opposizione all’esecuzione, promosso davanti al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, il quale ha sollevato eccezione di incompetenza per valore del giudice adìto, quest’ultimo, alla prima udienza di comparizione delle parti, ha disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
Avverso tale provvedimento, il COGNOME ha proposto istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., con ricorso diretto a questa Corte ai sensi dell’art. 47 c.p.c..
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE‘ di RAGIONE_SOCIALE .
È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 1, c.p.c., essendosene ravvisata l’inammissibilità .
Non essendo intervenuta istanza di decisione della parte ricorrente nel termine di cui al secondo comma della suddetta disposizione, è stata dichiarata l’estinzione del giudizio di regolamento.
Con successiva istanza, avanzata ai sensi dell’art. 391, terzo comma, c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza « poiché persiste l’interesse alla trattazione e/o prosecuzione e decisione dell’emarginato procedimento ».
È stata, quindi, disposta la trattazione in pubblica udienza. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. .
Ragioni della decisione
Il ricorrente chiede la decisione del suo ricorso per regolamento di competenza, con istanza proposta ai sensi dell’art. 391, terzo comma, c.p.c., nonostante non abbia depositato l’ istanza di decisione dello stesso nel termine di cui all’art. 380 -bis , secondo comma, c.p.c., dopo la comunicazione della proposta di definizione accelerata di detto ricorso, ai sensi dell’art. 380bis , primo comma, c.p.c., con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio di regolamento, ai sensi del medesimo art. 380bis , secondo comma, c.p.c..
L’indicata istanza del ricorrente non può ritenersi idonea ad impedire la dichiarazione di estinzione del giudizio, che va pertanto confermata.
2.1 L’ art. 391, terzo comma, c.p.c. (come novellato dall ‘ art. 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40), secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, va interpretato nel senso che l ‘ istanza di fissazione dell ‘ udienza da esso prevista produce ‘ ipso facto ‘ la vanificazione del decreto di estinzione, quale che ne sia il contenuto: dunque, sia quando contenga, sia quando non contenga una statuizione sulle spese (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19980 del 23/09/2014, §§ 7.3.3 e seguenti della motivazione; conf., ex multis : Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 31318 del 24/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 19234 del 12/07/2024; Sez. 5, Sentenza n. 15257 del 08/06/2025).
Pertanto, una volta proposta la suddetta istanza, viene meno ogni effetto del decreto presidenziale di estinzione e resta affidata al Collegio giudicante la statuizione sull ‘ estinzione del giudizio, eventualmente la decisione nel merito, se l’estinzione viene esclusa, nonché quella sulle spese.
2.2 Peraltro, secondo la stessa giurisprudenza di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare,
« in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), se nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione non è avanzata l ‘ istanza di decisione, la successiva richiesta di fissazione dell ‘ udienza, formulata ai sensi dell ‘ art. 391, terzo comma, c.p.c., non è idonea ad impedire la declaratoria di estinzione del giudizio, non essendo equiparabile, in mancanza dei requisiti di sostanza e di forma, all ‘ istanza di cui al citato art. 380bis, secondo comma, c.p.c. » (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 19234 del 12/07/2024).
Ciò impone di confermare la dichiarazione di estinzione del giudizio di regolamento.
Per quanto sopra chiarito, non può assumere concreto rilievo, nella presente sede, onde resta impregiudicata, la controversa questione dell’applicabilità del procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi di cui all’art. 380 -bis c.p.c., anche ai giudizi per regolamento di competenza a istanza di parte, di cui agli artt. 42 e 47 c.p.c. (della quale si dubita, in quanto il primo comma dell’art. 380 -ter c.p.c. indica espressamente il procedimento da applicare per la decisione del regolamento di competenza, individuandolo in quello di cui a ll’art. 380 -bis .1 c.p.c. e, a sua volta, il n. 4 dell’art. 375 c.p.c. prevede espressamente a tal fine il suddetto procedimento in camera di consiglio di cui a ll’art. 380 -bis .1 c.p.c., salvo che ricorra il caso della pubblica udienza, ai sensi dello stesso primo comma dell’ art. 375 c.p.c.).
3.1 In ogni caso, infatti, la comunicazione della proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., produce sempre, quanto meno, il suo peculiare effetto processuale che, sostanziandosi nel sollecito alla parte di una valutazione, normativamente imposta, del proprio persistente interesse alla decisione del ricorso, nel termine perentorio previsto, introduce
una peculiare fattispecie estintiva del giudizio pendente davanti alla Corte di Cassazione, fondata sull’equiparazione del mancato tempestivo deposito dell’istanza di decisione di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis c.p.c. ad una vera e propria rinuncia.
Si è anche descritta la fattispecie in questione come « rinuncia tacita » o « rinuncia implicita »; la letterale formulazione dell’art. 380bis , secondo comma, c.p.c., del resto, non lascia dubbi in proposito: in mancanza di tempestiva istanza di decisione, il ricorso « si intende rinunciato » (cfr. ad es.: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15257 del 08/06/2025, nella cui motivazione si afferma che « il silenzio serbato nel termine previsto » equivale a « una manifestazione tacita di rinuncia al ricorso, la quale segue la sorte procedimentale dell’ordinaria manifestazione di rinuncia espressa disciplinata negli artt. 390 e 391 c.p.c. e comporta la definizione del giudizio », per poi successivamente aggiungersi che « nella disciplina del procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, si è inteso piuttosto attribuire significatività legale ad un determinato comportamento processuale omissivo del ricorrente, quale la mancata richiesta di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, intendendolo come equipollente alla manifestazione di una volontà abdicativa, e cioè di una tacita rinuncia, dell’impugnazione »).
L’indicato effetto processuale si determina in ogni caso, anche laddove la proposta di definizione accelerata fosse aAVV_NOTAIOata al di fuori dei presupposti di legge e anche se lo fosse in relazione ad una tipologia di ricorso per la quale essa, in astratto, non sarebbe consentita (purché si tratti di procedimento per il quale sia ammissibile una rinuncia del ricorrente con effetto estintivo del giudizio).
3.2 In altri termini, se la parte ricorrente, di fronte ad una proposta di definizione accelerata, corretta o meno che sia la
valutazione del presidente (o del giudice delegato) proponente, in relazione ai presupposti per la sua emissione (i quali non hanno alcun rilievo ai fini dell’esito del ricorso, se non con riguardo alla regolazione delle spese e ai fini della condanna di c ui all’art. 96 c.p.c.), non propone tempestivamente l’istanza di decisione, manifestando così il suo persistente interesse alla definizione del ricorso nel merito, si determina una speciale fattispecie estintiva del giudizio, e ciò a prescindere dalla conformità a diritto della proposta, sia nei suoi presupposti di carattere sostanziale che in quelli di carattere processuale.
L’effetto dell’omessa tempestiva istanza di decisione è, in definitiva, il medesimo di una espressa rinuncia al ricorso formulata ai sensi dell’art. 390 c.p.c. ed opera nei medesimi termini e con analoghi limiti, imponendo la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. (« Pronuncia sulla rinuncia »).
3.3 Orbene, poiché nel giudizio di regolamento di competenza è certamente possibile la rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., la quale determina l’esito della dichiarazione di estinzione del giudizio stesso, ai sensi della medesima disposizione (cfr. ad es.: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15758 del 08/11/2002 ), deve ritenersi che, anche nell’ambito del procedimento di ricorso proposto per il regolamento della competenza, ai sensi degli artt. 42 e 47 c.p.c., in caso di formulazione di una proposta di definizione accelerata e di mancato tempestivo deposito dell’istanza di decisione, a prescindere dalla conformità a diritto della proposta stessa (sia sotto il profilo sostanziale che sotto il profilo processuale), si perfeziona una fattispecie estintiva del giudizio pendente davanti alla Corte di Cassazione, esattamente come avviene in caso di rinuncia al ricorso della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., che ne impone la relativa dichiarazione, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.. Di conseguenza, la dichiarazione di estinzione del giudizio, in tale ipotesi, deve sempre ritenersi legittima e regolare, a
prescindere dalla conformità a diritto della proposta (salvi ulteriori e diversi impedimenti inderogabili alla definizione del relativo procedimento nel senso dell’estinzione per rinuncia, nella specie, peraltro, insussistenti).
3.4 Laddove la parte intenda contestare i presupposti, di carattere sostanziale o processuale, che hanno inAVV_NOTAIOo il giudice delegato a formulare la proposta di definizione accelerata, deve necessariamente depositare nel termine previsto l’istanza di decisione, in caso contrario manifestando implicitamente, ma irreversibilmente, la propria intenzione di rinunciare al ricorso, con conseguente estinzione dello stesso, a prescindere da ogni altra considerazione.
Non è, invece, possibile per la parte ricorrente, in nessun caso, depositare una tardiva istanza di decisione del ricorso per regolamento, attraverso la richiesta di fissazione dell’udienza di cui all’art. 391, terzo comma, c.p.c., neanche laddove la proposta di definizione accelerata sia stata formulata al di fuori dei presupposti (sostanziali e processuali) che la giustificano, onde ottenere una valutazione nel merito del ricorso stesso.
Come già chiarito, ancorché la richiesta della parte di fissazione dell ‘ udienza ai sensi dell’ art. 391, terzo comma, c.p.c. determini il superamento del decreto presidenziale di estinzione, anche in ordine alla statuizione sulle spese in esso eventualmente contenuta, a tanto consegue, comunque, che resta affidata al Collegio giudicante ogni decisione, sia sull ‘ estinzione del giudizio, sia sulle spese (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 19234 del 12/07/2024; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 31318 del 24/10/2022).
Nella specie, il riscontro della sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di estinzione del presente giudizio, comporta che il Collegio debba dichiararne l’estinzione, con la condanna della parte ricorrente al rimborso delle spese della presente fase del giudizio, come liquidate in dispositivo.
Deve, inoltre, rilevarsi : a) che l’originaria istanza di regolamento era palesemente inammissibile, sia per le ragioni indicate nella proposta di definizione accelerata (e, cioè, per la natura non decisoria del provvedimento contestato), che il Collegio condivide integralmente, sia perché, ancor più in radice, ai sensi dell’art. 46 c.p.c. l e disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace; b) altrettanto inammissibile risulta la richiesta, sostanzialmente tardiva, di decisione dell’istanza per regolamento di competenza , irritualmente avanzata dal ricorrente, mediante l’istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 391, terzo comma, c.p.c., come ampiamente sin qui illustrato; c) la stessa richiesta di fissazione di udienza ai sensi della norma da ultima richiamata, per le medesime ragioni, non ha avuto e non avrebbe potuto avere alcun esito concreto favorevole per il ricorrente, non potendo che essere confermato il decreto presidenziale di estinzione contestato.
Sussistono, quindi, i presupposti per farsi luogo alla condanna prevista dalla disposizione di cui all’art. 96, terzo comma, c.p.c., nonché a quella prevista d all’art. 96, quarto comma, c.p.c., in quanto sia la proposizione dell’ originaria impugnazione, sia la contestazione del decreto presidenziale di estinzione costituiscono un evidente abuso dello strumento processuale da parte del ricorrente e non possono che considerarsi avanzati con colpa grave, dovendosi certamente ritenere, nella presente fattispecie, agevolmente percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016), sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi infondate, e comunque di avanzare istanze e impugnazioni non suscettibili di accoglimento.
La Corte stima equo contenere la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., nella misura di € 1.500,00 (importo pari alla metà di quello liquidato per le spese del giudizio di legittimità), in favore della parte controricorrente, e quella ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., nella misura di € 1.000,00.
per questi motivi
La Corte:
-dichiara estinto il giudizio di regolamento;
-condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore dell’ente controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, spese generali ed accessori di legge;
-condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 1.500,00 (mille cinquecento/00) in favore dell’ente controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.;
-condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 1.000,00 (mille/00) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c..
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 16 dicembre 2025.
L’estensore NOME COGNOME
Il presidente NOME COGNOME