Estinzione del Giudizio: Quando il Silenzio in Cassazione Costa Caro
L’estinzione del giudizio rappresenta la fine di un percorso processuale, ma non sempre per una decisione nel merito. A volte, come dimostra un recente decreto della Corte di Cassazione, può derivare da una semplice inerzia, un silenzio che la legge interpreta in modo inequivocabile. Questo caso evidenzia l’importanza cruciale di rispettare le scadenze procedurali, specialmente nel delicato contesto del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un privato cittadino contro una sentenza emessa dal Tribunale. La controparte, un’importante società di servizi, si era costituita in giudizio per difendere la decisione del tribunale.
Seguendo l’iter previsto dalla legge, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 380-bis del codice di procedura civile. Questa proposta è stata regolarmente comunicata a entrambe le parti, aprendo una finestra temporale ben precisa per le loro successive mosse.
La Proposta di Definizione e il Silenzio che Porta all’Estinzione del Giudizio
L’articolo 380-bis c.p.c. delinea una procedura semplificata che mira a velocizzare la risoluzione dei ricorsi. Una volta che la proposta di definizione viene comunicata, la parte ricorrente ha un termine perentorio di quaranta giorni per chiedere alla Corte di procedere con la decisione del ricorso.
Nel caso in esame, questo termine è trascorso senza che il ricorrente facesse pervenire alcuna richiesta. Questo silenzio non è stato neutro; al contrario, ha innescato una precisa conseguenza giuridica. La legge, infatti, considera tale inerzia come una forma di rinuncia tacita all’impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha applicato rigorosamente il dettato normativo. I giudici hanno ritenuto che, essendo trascorso il termine di quaranta giorni senza alcuna istanza da parte del ricorrente, il ricorso dovesse intendersi rinunciato. Di conseguenza, il processo non poteva più proseguire.
La motivazione si fonda su una presunzione legale: il silenzio della parte che ha promosso il giudizio, di fronte a una proposta che ne prefigura l’esito, equivale a un’accettazione della fine del contenzioso. Pertanto, la Corte ha provveduto a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione, come previsto dall’articolo 391 del codice di procedura civile.
Oltre a dichiarare estinto il procedimento, la Corte ha provveduto anche alla regolamentazione delle spese processuali. In base al principio della soccombenza virtuale, la parte ricorrente, la cui inerzia ha causato la fine del processo, è stata condannata a rimborsare alla controparte le spese legali sostenute per il giudizio di legittimità. Le spese sono state liquidate in Euro 800,00 per compensi, oltre a spese forfettarie al 15%, esborsi per Euro 200,00 e accessori di legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
Questo provvedimento offre una lezione fondamentale per chiunque affronti un giudizio in Cassazione. Sottolinea che la gestione del processo non si esaurisce con la presentazione del ricorso, ma richiede una vigilanza costante e un rispetto assoluto delle scadenze procedurali. Il silenzio o l’inattività possono avere conseguenze definitive e costose.
L’istituto della proposta di definizione mira all’efficienza e alla celerità della giustizia, ma impone alle parti un onere di attenzione. Ignorare una comunicazione o lasciar decorrere un termine non è una strategia processuale, ma una scelta che la legge interpreta come una rinuncia, con l’effetto di porre fine alla controversia e di addossare le spese legali alla parte inattiva. La decisione ribadisce quindi che nel processo civile, e in particolare davanti alla Suprema Corte, ogni passo, e anche ogni mancato passo, ha un peso determinante.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione?
Se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Perché il silenzio del ricorrente viene considerato una rinuncia?
Il silenzio viene interpretato dalla legge (art. 380-bis c.p.c.) come una rinuncia tacita perché la parte, pur avendo la possibilità di insistere per una decisione nel merito, sceglie di non farlo entro il termine perentorio, manifestando così il suo disinteresse alla prosecuzione del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inerzia del ricorrente?
In caso di estinzione per questo motivo, la parte ricorrente è condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla parte controricorrente, in applicazione del principio della soccombenza.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22197 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 22197 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 01/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 27046/2024 R.G. proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in GESUALDO (AV), INDIRIZZO DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI AVELLINO n.1018/2024 depositata il 24/05/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30/07/2025