Estinzione del Giudizio: Le Conseguenze della Rinuncia Non Accettata
L’estinzione del giudizio è un istituto processuale che pone fine a una causa senza una pronuncia sul merito. Una delle cause di estinzione è la rinuncia agli atti da parte di chi ha iniziato il giudizio. Ma cosa succede se la controparte non accetta tale rinuncia? Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulle conseguenze, in particolare sulla condanna al pagamento delle spese legali. Il caso analizzato riguarda una controversia tra una nota società calcistica e l’Ufficio Territoriale del Governo, terminata proprio con questa dinamica procedurale.
Il Contesto: Dalle Insegne dello Stadio al Ricorso in Cassazione
La vicenda ha origine da un’ordinanza emessa dal Giudice di Pace, che ordinava a una società calcistica di “provvisoriamente oscurare o coprire e rendere non visibili dalla pubblica via tutte le insegne” con il nome dello sponsor installate sulla copertura esterna dello stadio cittadino. L’ordinanza aveva inoltre sospeso il procedimento in attesa di una decisione nel merito.
Ritenendo tale provvedimento lesivo dei propri interessi, la società sportiva ha proposto un ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione. A tale ricorso si è opposto l’Ufficio Territoriale del Governo, presentando un controricorso in cui chiedeva di dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, di rigettarlo.
La Svolta Processuale: Rinuncia agli Atti e Mancata Accettazione
Durante il corso del giudizio di Cassazione, è intervenuto un fatto decisivo: la società ricorrente ha depositato un atto con cui dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio. La rinuncia è un atto formale, previsto dall’articolo 306 del codice di procedura civile, con cui la parte che ha promosso l’azione manifesta la volontà di non proseguire.
Tuttavia, la procedura per l’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia richiede, di norma, l’accettazione della controparte. In questo specifico caso, l’Ufficio Territoriale del Governo non ha aderito alla rinuncia presentata dalla società calcistica. Questa mancata accettazione ha attivato una specifica disciplina normativa in materia di spese processuali.
La Disciplina dell’Estinzione del Giudizio per Rinuncia
Il Codice di Procedura Civile, all’articolo 391, regola le conseguenze della rinuncia nel giudizio di Cassazione. In particolare, i commi secondo e quarto stabiliscono che, anche se la controparte non accetta la rinuncia, il processo si estingue comunque, ma il giudice deve provvedere alla liquidazione delle spese legali. La norma impone che sia la parte rinunciante a farsi carico dei costi sostenuti dalla controparte che non ha accettato la rinuncia.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel prendere la sua decisione, ha seguito un percorso logico-giuridico lineare. In primo luogo, ha verificato la regolarità formale dell’atto di rinuncia, trovandolo conforme a quanto prescritto dall’articolo 390 del codice di procedura civile. Successivamente, ha preso atto della mancata adesione alla rinuncia da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo. A questo punto, la Corte non ha potuto fare altro che applicare la disposizione dell’articolo 391, commi secondo e quarto, del c.p.c. La motivazione della condanna alle spese risiede proprio nella tutela della parte che, pur avendo sostenuto costi per difendersi in giudizio, non ha prestato il proprio consenso all’abbandono della causa da parte dell’avversario. La legge presume che la parte resistente abbia comunque un interesse alla prosecuzione del giudizio e, pertanto, la rinuncia non accettata non può danneggiarla economicamente.
Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione conferma un principio fondamentale della procedura civile: la rinuncia agli atti del giudizio non è un atto privo di conseguenze, specialmente quando non viene accettato dalla controparte. La decisione di abbandonare un ricorso deve essere ponderata attentamente, poiché può comportare l’obbligo di rimborsare le spese legali all’avversario. Questo caso dimostra come l’estinzione del giudizio per rinuncia non accettata si traduca in una pronuncia che, pur non decidendo sul merito della controversia, regola definitivamente l’aspetto economico delle spese processuali, ponendole a carico della parte che ha deciso di ritirarsi dalla contesa.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione ma la controparte non accetta la rinuncia?
Se la controparte non accetta la rinuncia, il giudizio si estingue ugualmente, ma la parte che ha rinunciato viene condannata al pagamento delle spese legali sostenute dalla controparte, come previsto dall’articolo 391 del codice di procedura civile.
Perché la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio?
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio perché la società ricorrente ha presentato un atto formale di rinuncia agli atti del processo, una procedura prevista dall’articolo 306 del codice di procedura civile.
La rinuncia agli atti del giudizio chiude sempre il caso senza costi per chi rinuncia?
No. Come dimostra questo caso, se la rinuncia non è accettata dalla controparte, la parte che rinuncia è tenuta a pagare le spese processuali. La condanna alle spese è una conseguenza diretta della mancata accettazione da parte dell’avversario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11281 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11281 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23474/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e COGNOME
-ricorrente-
contro
UFFICIO TERRITORIALE RAGIONE_SOCIALE UDINE RAGIONE_SOCIALE UDINE, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE COGNOME di UDINE depositata il 10/07/2019, r.g.n. 4464/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Udine depositata il 10 luglio 2019, che le ha ordinato di ‘provvisoriamente oscurare o coprire e rendere non visibili dalla/sulla pubblica via tutte le insegne DACIA ARENA installate sulla copertura esterna dello stadio cittadino’ e ha sospeso il procedimento davanti ad esso pendente.
Ha resistito con controricorso l’Ufficio Territoriale del Governo di Udine -Prefettura di Udine, chiedendo di dichiarare inammissibile/improcedibile il ricorso ovvero di rigettarlo perché infondato.
Con atto del 13 gennaio 2025, Udinese Calcio ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c.
L’atto di rinuncia risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c.
Non avendo il controricorrente aderito alla rinuncia, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, così come prescrive l’art. 391, commi secondo e quarto c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda