Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia Blocca la Decisione sulle Spese
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di arrivare a una sentenza sul merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto cruciale legato alla rinuncia al ricorso e alle sue conseguenze sulle spese legali. Vediamo insieme cosa è stato deciso e perché è importante.
Il Contesto Processuale: dal Ricorso alla Rinuncia
Il caso ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da una cittadina contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. A tale ricorso si opponeva un Comune, che non solo si è difeso con un controricorso, ma ha anche presentato un ricorso incidentale, contestando a sua volta aspetti della decisione di secondo grado.
Durante il procedimento, un evento ha cambiato radicalmente il corso della causa: l’erede della ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Questa rinuncia è stata formalmente accettata dalla controparte, ovvero dal Comune.
La Decisione della Cassazione sull’Estinzione del Giudizio
Di fronte alla rinuncia e alla sua accettazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà delle parti di porre fine alla controversia. Sulla base dell’articolo 391, primo comma, del codice di procedura civile, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. La particolarità della decisione, tuttavia, risiede nella gestione delle spese di lite.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito che, normalmente, la parte che rinuncia potrebbe essere condannata al pagamento delle spese sostenute dalla controparte. Tuttavia, in questo caso specifico, l’esito è stato diverso. La motivazione risiede nell’accettazione della rinuncia da parte del Comune. I giudici hanno specificato che l’adesione della controparte alla rinuncia preclude alla Corte stessa la possibilità di emettere un provvedimento sulle spese. In sostanza, l’accordo tra le parti sulla fine del processo si estende implicitamente anche alla questione delle spese, impedendo al giudice di intervenire su questo punto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: l’accettazione di una rinuncia al ricorso non è un atto privo di conseguenze. Se da un lato garantisce la fine immediata della lite, dall’altro lato preclude alla parte che accetta la possibilità di ottenere un rimborso delle spese legali sostenute. Le parti devono quindi valutare attentamente se accettare una rinuncia o se, al contrario, insistere per una pronuncia sulle spese, lasciando che il giudice decida sull’esito del processo anche sotto questo profilo.
Cosa comporta la rinuncia al ricorso per cassazione se viene accettata dalla controparte?
Comporta l’estinzione del giudizio, ovvero la sua chiusura definitiva senza una decisione nel merito.
La parte che accetta la rinuncia può ottenere il rimborso delle spese legali?
No. Secondo quanto stabilito in questa ordinanza, l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte la possibilità di emettere un provvedimento di condanna al pagamento delle spese di lite.
Quale norma regola l’estinzione del giudizio per rinuncia in Cassazione?
La norma di riferimento citata nel provvedimento è l’articolo 391, primo comma, del codice di procedura civile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4947 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4947 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31925/2020 R.G. proposto da : COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (FRNVCN63L15D612T), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE COGNOME, difeso dall’ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente e ricorrente incidentale
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 1844/2020 depositata il 30/09/2020.
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere NOME COGNOME Udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso in udienza per l’estinzione del giudizio .
RILEVATO
che NOME COGNOME ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1844/2020, illustrato da memoria;
che resiste con controricorso il Comune di Barberino di Mugello contenente ricorso incidentale;
che l’erede della ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, debitamente accettata dall’altra parte;
che pertanto va dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso (art. 391, co. 1 c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché l’adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 16/01/2025.