Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27254 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27254 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8300/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, CON SEDE LEGALE IN INDIRIZZO;
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 1145/2022 depositata il 03/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME sigg. NOME NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, incorporante la società RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza della Corte d ‘ Appello di Brescia n. 1145/2022 del 3 ottobre 2022.
CONSIDERATO CHE:
Anteriormente a ll’udienza, è stat a depositata dalla ricorrente atto di rinuncia e accettazione con la quale le parti hanno inteso conciliare e transigere tutti i giudizi tra di esse pendenti.
Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell’ art. 391, quarto comma, c.p.c.
P.Q.M.
L a Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza